Le domande per la richiesta degli Assegni di frequenza e contributi formativi dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 30 dicembre 2023
L'Inps pubblicato in data 23 novembre 2023 il bando di concorso Assegni di frequenza e contributi formativi 2023, relativo ai risultati dell’anno scolastico 2022-2023.
Gli ASSEGNI DI FREQUENZA sono in favore di orfani ed equiparati di iscritti alla Gestione magistrale;
I CONTRIBUTI FORMATIVI sono in favore di figli o orfani ed equiparati di iscritti alla Gestione magistrale, portatori di handicap.
Il richiedente è colui che può presentare la domanda di partecipazione al concorso ed è individuato tra uno dei seguenti soggetti:
a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
b) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di “genitore superstite” e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di “genitore richiedente”;
c) l’altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest’ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;
d) il tutore del beneficiario del diritto.
Per poter accedere alla prestazione “Assegni di frequenza” i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza, nell’anno scolastico 2022/2023, di asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (queste ultime fino alla classe seconda);
b) essere a carico fiscale del richiedente la prestazione nei casi di cui all’articolo 1, comma 4, lett. a), c) e d);
c) non usufruire di analogo beneficio erogato da altro Ente, di valore pari o superiore al 50% dell'importo del beneficio messo a concorso.
Per poter accedere alla prestazione “Contributi formativi” i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza, nell’anno scolastico 2022/2023, di asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (queste ultime fino alla classe seconda), scuole di formazione e scuole speciali propedeutiche all’inserimento socio-lavorativo;
b) essere a carico fiscale del richiedente la prestazione nei casi di cui all’articolo 1, comma 4, lett. a), c) e d);
c) non usufruire di analogo beneficio erogato da altro Ente, di valore pari o superiore al 50% dell'importo del beneficio messo a concorso.
d) il beneficio è incompatibile con quello relativo al Bando di Concorso INPS “Supermedia 2023” per l’anno scolastico 2022-2023.
La domanda deve essere trasmessa entro le ore 12.00 del 30 dicembre 2023.
di KATIA PIEMONTESE
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