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ATA, NUOVE POSIZIONI ECONOMICHE: LA MANCATA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA PROVA FINALE E LA DECADENZA DALLA PROCEDURA? FACCIAMO CHIAREZZA

A tal proposito ci si chiede se la mancata partecipazione al corso di formazione comporti l'esclusione dalla prova finale e la decadenza dalla procedura. Per poter rispondere a tale quesito ricordiamo che il Decreto...


Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), attraverso apposito Decreto, ha previsto l'attribuzione di nuove posizioni economiche ATA.

Si attende, ad ogni modo, la predeterminazione di un termine ben preciso per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva.

A tal proposito occorre sottolineare che il personale che abbia presentato domanda nei termini, tenuto conto anche della sussistenza dei requisiti richiesti, potrà partecipare ai corsi di formazione; è prevista, inoltre, anche una prova finale di valutazione e la formulazione delle graduatorie.


PROVA (PRE)SELETTIVA

Qualora le risorse destinate alla formazione non siano sufficienti a garantire la formazione a tutto il personale che abbia presentato domanda per l’attribuzione della posizione economica, è ammesso a frequentare il corso di formazione un numero di aspiranti pari al 130 % dei posti disponibili da individuarsi mediante prova selettiva consistente nella somministrazione di un test a risposta multipla secondo le modalità che saranno tempestivamente comunicate dal Ministero.


CORSI DI FORMAZIONE

I corsi di formazione sono strutturati in attività asincrone in modalità e-learning consistenti in videolezioni fruibili autonomamente, entro 45 giorni dal loro avvio, su apposita piattaforma secondo le modalità che saranno tempestivamente comunicate dal Ministero.

Il personale che sia assente dal servizio per giustificato motivo può partecipare, a richiesta, all’attività formativa.

A conclusione del corso di formazione è prevista una prova finale di valutazione.


A tal proposito ci si chiede se la mancata partecipazione al corso di formazione comporti l'esclusione dalla prova finale e la decadenza dalla procedura.


Per poter rispondere a tale quesito ricordiamo che il Decreto dispone espressamente che la mancata partecipazione al corso di formazione o la frequenza inferiore ai tre quarti della durata del corso ovvero il mancato svolgimento delle attività proposte comporta l’esclusione dalla prova finale e la decadenza dalla procedura.


PROVA FINALE

Il calendario della prova, con indicazione della data e dell’ora di svolgimento della stessa, è pubblicato con avviso sul sito internet del Ministero almeno 20 giorni prima del suo svolgimento.


La prova finale di valutazione consiste in un’unica prova in modalità telematica da remoto composta da n. 20 quesiti a risposta multipla, distinti per profilo professionale e posizione economica, somministrati a ciascun candidato in ordine casuale, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze che devono intendersi acquisite con la partecipazione alle attività di formazione nell’ambito delle specifiche tematiche che formano oggetto del programma del corso di formazione.


Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta. A ciascun quesito sarà attribuito il seguente punteggio:

• risposta esatta: punti 1;

• mancata o errata risposta: punti 0


La durata della prova è pari a 30 minuti, fatti salvi gli eventuali tempi aggiuntivi disposti a favore delle categorie di candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia o con disturbi specifici di apprendimento.


SCARICA IL DECRETO (PDF)





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di VALENTINA TROPEA


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