Per l’ assegno unico dei figli sono previste due maggiorazioni, il calcolo verrà effettuato in base all’ ISEE e alla tipologia di lavoro dei genitori
Per le famiglie che percepiranno l’ assegno unico per i figli sono previste due maggiorazioni, in base all’ ISEE e alla tipologia di lavoro svolto dai genitori del minore.
Le maggiorazioni a chi spettano?
Al comma 8 dell’ art.4 del decreto legislativo 230 del 21 dicembre 2021 è riportato quanto segue: “Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, e’ prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.”
Se entrambi i genitori percepiscono un reddito da lavoro hanno diritto ad una maggiorazione di 30 euro al mese per ciascun figlio, se l’ ISEE è fino a 15.000 euro. Se invece l'ISEE è maggiore, la maggiorazione diminuisce, si annulla, invece, per ISEE pari a 40.000 euro.
Per le famiglie che nel 2021 hanno usufruito dell’ assegno al nucleo familiare, con ISEE fino a 25.000, è prevista un’ ulteriore maggiorazione, che va calcolata in base ai componenti e alla componente fiscale. Si tratta di una seconda maggiorazione valida per tre anni, che consente un passaggio graduale dalle misure adottate fino al 2021 all’ assegno unico.
di Isabella Castagna
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