Mur: "La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata..."

A decorrere dall’anno accademico 2024-25 l’importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica è fissato in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. I fondi per l’erogazione delle borse di cui al comma 1 sono indicati nell’art. 12 del D. M. 21 febbraio 2024, n. 470.
Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, le relative borse di studio potranno gravare sui fondi previsti dal PNRR, Missione 4, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università” – Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate” – Investimento 4.1 “Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale”, e Missione 4, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 3.3. “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori da parte delle imprese”, residui all’esito delle procedure di assegnazione delle risorse per l’anno accademico 2023-24.
Ai fini del presente decreto, trova applicazione la disposizione dettata dall’art. 8, comma 3, del D. M. 21 febbraio 2024, n. 470, ai sensi della quale l’incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all’estero autorizzate dal collegio dei docenti del dottorato, e che detto periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del predetto decreto.
La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell’amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
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di VALENTINA ZIN
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