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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: COS’ È, E COME FUNZIONA

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una somma di denaro che il datore di lavoro consegna al suo dipendente quando cessa il rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni e pensionamento


Quando un lavoratore viene licenziato, ha dato le dimissioni o ha raggiunto l’ età pensionabile ha diritto a ricevere il TFR ( trattamento di fine rapporto), ovvero una liquidazione.


COS’ È IL TFR E COME FUNZIONA?


Il TFR( liquidazione o buonuscita) è una somma di denaro che il datore di lavoro consegna al suo dipendente quando cessa il rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni, pensionamento. Il TFR spetta a tutti i lavoratori subordinati (con contratto a tempo determinato, indeterminato e apprendistato).

L’impresa mette da parte ogni mese una parte di TFR, una “quota” indicata nella busta paga, ogni mese il datore di lavoro accantona una quota, che confluisce nell’apposito fondo aziendale.

Nel momento dell’ assunzione, il datore di lavoro chiede, tramite lettera, al lavoratore la destinazione per il TFR. Solitamente è possibile scegliere tra due opzioni:

  • Lasciare il TFR in azienda.

  • Farlo versare in un fondo di previdenza complementare.


È bene ricordare che se non si effettua nessuna scelta, il TFR verrà destinato in maniera automatica alla previdenza complementare.


Il TFR viene rivalutato ogni anno affinché sia commisurato al reale costo della vita. Se si lascia il TFR in azienda, esso verrà rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, di una percentuale dell’1,50% + una variazione ISTAT. Si tratta quindi di una piccola rivalutazione, bassa ma sicura.

È una buona scelta se non si tratta di grossi capitali e l’azienda per cui lavori è anche solida economicamente. Per dare maggiore sicurezza, inoltre, nelle imprese con oltre 49 dipendenti, le quote di TFR vengono versate all’Inps che le conserva nel Fondo di tesoreria.


Se invece si decide di destinare il TFR a un fondo di previdenza complementare, i rendimenti finanziari potrebbero essere più elevati (il fondo di previdenza complementare non è altro che un fondo di investimento) e si ha diritto a delle agevolazioni fiscali.

Rappresenta una scelta interessante nel caso di somme importanti che sei disposto a rinunciare alla certezza assoluta del guadagno. Il fondo infatti rappresenta pur sempre un investimento, con il suo profilo di rischio, seppur basso, ma comunque presente.



CALCOLO


Il TFR viene calcolato partendo dalla retribuzione annua lorda. Si sommano le retribuzioni lorde dell’anno (comprese tredicesima e quattordicesima) e si divide per 13,5. Dal risultato viene sottratta la quota annua di contributo INPS pari allo 0.5% ed infine si rivaluta il TFR per la rivalutazione prevista 1,60% + ISTAT).

  • TFR lordo = Retribuzione lorda annua / 13,5;

  • TFR netto = TFR lordo – 0,5% (contributo INPS).

Il TFR netto deve essere rivalutato dell’1,5% + la variazione ISTAT che cambia annualmente.

Se il TFR viene destinato a un fondo di previdenza complementare, subirà le rivalutazioni previste dal fondo, in base anche al rendimento del fondo stesso.


Si ha diritto a ricevere la liquidazione maturata quando cessa il rapporto di lavoro in essere, quindi in caso di licenziamento, dimissioni o pensionamento. Il TFR va versato al momento della cessazione del rapporto di lavoro (di solito con l’ultima busta paga) o nei termini stabiliti dal CCNL di riferimento.

Dunque se è cessata l’ attività lavorativa presso un’azienda, la prima cosa che si deve fare è controllare se il CCNL prevede dei precisi termini per il pagamento, altrimenti il TFR va corrisposto alla cessazione del rapporto, con l’ultima busta paga. In caso di ritardo, il datore di lavoro deve aggiungere degli interessi di mora.

Se l’azienda è insolvente, il TFR sarà pagato al lavoratore dal fondo di garanzia INPS, dopo che l’istituto avrà accertato quanto spetta al lavoratore. Il diritto al TFR si prescrive in cinque anni dal giorno in cui cessa il rapporto di lavoro. I termini di prescrizione aumentano a 10 anni in caso di TFR confermato da sentenza di condanna passata in giudicato.




di ISABELLA CASTAGNA


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it


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