Il trasferimento può avvenire se è stato superato il vincolo di permanenza e non solo
I trasferimenti vengono disposti secondo un preciso ordine, come esplicitato nel CCNI. Per quanto concerne il trasferimento del docente titolare su sostegno su posto comune può avvenire solo se ha superato il vincolo di permanenza su tale tipo di posto.
Requisiti trasferimento da posto di sostegno a posto comune
Può presentare domanda di trasferimento il docente di sostegno che abbia superato il vincolo quinquennale di permanenza.
Per quanto riguarda la scuola secondaria, è necessario abilitarsi all’insegnamento su posto comune. Ciò non è previsto per i docenti dell’infanzia e della primaria, in quanto già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento su posto comune; infatti i requisiti richiesti per partecipare ai corsi di specializzazione su sostegno nella scuola primaria e dell’infanzia sono il diploma magistrale e la laurea in SFP, titoli abilitanti all’insegnamento su posto comune. Mentre per la scuola secondaria, uno dei requisiti di partecipazione è il possesso del titolo di studio di accesso (laurea) ad una classe di concorso più 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, per cui negli ultimi anni molti docenti non in possesso dell’abilitazione su posto comune si sono specializzati.
Il CCNI 2022/25, per i trasferimenti provinciali da posto di sostegno a posto comune, ha introdotto delle aliquote, per cui i medesimi verranno realizzati:
sul 100% dei posti disponibili per l’a.s. 2022/23 (già fatto)
sul 75% dei posti disponibili per l’a.s. 2023/24
sul 50% dei posti disponibili per l’a.s. 2024/25
Inoltre, i docenti titolari su posto di sostegno non possono ottenere il trasferimento su posto comune in caso di esubero provinciale nel posto o classe di concorso richiesta. I trasferimenti provinciali da posto di sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza vengono effettuati nella seconda fase dei movimenti, ovvero quella tra comuni della stessa provincia. Per il trasferimento interprovinciale su posto comune nel caso in cui, nella provincia richiesta, vi sia esubero nel posto o classe di concorso, i docenti titolari su posto di sostegno non possono ottenere il trasferimento suddetto. I trasferimenti interprovinciali da posto di sostegno a posto comune vengono effettuati invece nella terza fase, quella relativa ai movimenti interprovinciali.
di ISABELLA CASTAGNA
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