In relazione alle Supplenze 2024 occorre soffermarsi e porre l'accento su di una questione molto delicata: ci si chiede, infatti, quali siano i casi in cui non sia possibile riconoscere la prededenza, per priorità di scelta della...

In relazione alle Supplenze 2024 occorre soffermarsi e porre l'accento su di una questione molto delicata: ci si chiede, infatti, quali siano i casi in cui non sia possibile riconoscere la prededenza, per priorità di scelta della sede, nei confronti degli aspiranti che beneficiano della legge 104.
A tal proposito occorre far riferimento alla Circolare n. 115135 del 25 luglio 2024, che dispone espressamente che:
"Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria".
Quindi la priorità di scelta della sede è possibile esclusivamente nel caso in cui l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina.
Inoltre, tale priorità trova applicazione su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica.
Inoltre si ricordi che per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico.
Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.
ECCO QUANDO NON È RICONOSCIUTA PRECEDENZA PER LEGGE 104/92 NELLA PRIORITÁ PER SCELTA DELLA SEDE:
Assistenza ad un parente diverso da genitore/coniuge/figlio/fratello/sorella;
Certificazione attestante disabilità e invalidità inferiore ai 2/3;
Verbali non ammissibili al di fuori delle ipotesi di disabilità personale e di assistenza al figlio disabile;
Pratiche incomplete o carenti di documentazione
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