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Supplenze 2024-25, indicazioni del MIM per i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo

Immagine del redattore: La RedazioneLa Redazione

Cisl Scuola: "I docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione..."




L’articolo 5, comma 10, del decreto 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, prevede che “a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero”.



Pertanto, i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo sulla base delle procedure disciplinate dal Decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023 non potranno essere destinatari di contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2024/2025.


Si coglie l’occasione per precisare che, al paragrafo 2.5 “Disposizioni particolari per gli insegnanti di religione cattolica”, le date del 31 dicembre 2023 e del 01 settembre 2024, ivi riportate, sono sostituite, rispettivamente, con le date del 31 dicembre 2024 e del 01 settembre 2025.


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