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SUPPLENTE PER POCHE ORE SETTIMANALI, SU SOSTEGNO SENZA SPECIALIZZAZIONE E BENEFICIARIO DI PIÙ PERIODI DI MALATTIA: HA DIRITTO ALLA CARTA DEL DOCENTE, A VERONA UN INSEGNANTE RISARCITO CON 3.000 EURO

Immagine del redattore: La RedazioneLa Redazione

Aggiornamento: 1 mar 2024

"Il fatto che le supplenze siano state svolte dalla parte ricorrente in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegnonon è rilevante, atteso che la normativa disciplinante le modalità di assegnazione dei posti di..."



Hanno diritto ad avere la Carta del docente anche i docenti precari annuali con cattedra ridotta, quindi con meno ore settimanali di quelle standard, se insegnano su sostegno senza specializzazione e se si assentano per malattia o congedo parentale. A ribadirlo è stato il Tribunale del lavoro di Verona nell’assegnare ben 3.000 euro di risarcimento, per mancata assegnazione del bonus da 500 euro riservato agli insegnanti di ruolo, nei riguardi di un docente che ha svolto sei annualità anche con orario settimanale ridotto.


Secondo il giudice è “irrilevante una eventuale incompletezza oraria della cattedra, rispetto alle 18 ore standard. D’altro canto, è la stessa Corte di Cassazione”, con il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, “a specificare che il lavoro a tempo indeterminato part time settimanale non è ex se un criterio di comparazione perché comunque “si tara sull’intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica ‘annua’…che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”; con la conseguenza che, a contrario, laddove la supplenza si tari sull’intero anno scolastico, anche per il lavoratore a tempo determinato dovrebbe risultare irrilevante il minor impegno orario, ai fini del riconoscimento del beneficio della Carta docente”.




Il Tribunale del lavoro di Verona ha respinto anche le altre motivazioni formulate dall’Avvocatura di Stato: “Il fatto che le supplenze siano state svolte dalla parte ricorrente in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno – si legge nella sentenza -, non è rilevante, atteso che la normativa disciplinante le modalità di assegnazione dei posti di sostegno non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, consentendo piuttosto l’assegnazione anche a docenti privi del titolo specializzante, il quale ultimo costituisce mero titolo di precedenza. Il possesso dello specifico titolo di specializzazione è pertanto un elemento inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione resa. Inoltre non può avere rilevanza la fruizione di congedo parentale e le assenze per malattia evidenziate dal Ministero in taluni dei servizi svolti dalla ricorrente”. Infine, come già fatto in una sentenza simile, il giudice ha integrato la “somma indicata sulla Carta Docente” con una “maggior somma” derivante da “interessi legali” e dalla “rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.



Il sindacato Anief ricorda che è sempre possibile ricorrere per ottenere la Carta docente: Marcello Pacifico, presidente nazionale del giovane sindacato, ricorda che “anche se per via legislativa ci ostiniamo a mantenere in vita una norma sbagliata contenuta nella Buona scuola del 2015, appare sempre più certo che la formazione sia un diritto che tutti docenti, senza distinzione, debbano portare a termine. Anche con il sostegno economico del datore di lavoro, che in questo caso è lo Stato. Presentare ricorso gratuito con Anief per recuperare fino a 3.000 euro, come spesso accade e come è accaduto a Verona, è una possibilità che i precari o ex precari non dovrebbero farsi sfuggire. Oltre a quello della Cassazione, dalla loro parte c’è anche il parere favorevole del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22 del 16/3/2022,  e della Corte di Giustizia europea, in risposta alla causa C-450/2021”.



LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VERONA

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici, 2018/19, 2019/20 2020/21, 2021/2022, 2022/2023. 2023/24;

2) Condanna il Ministero convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;

3) Condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 721,00 per compensi professionali, € 49 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CPA e aumento del 30% ai sensi dell’art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Verona, 15.2.2024




di LA REDAZIONE


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