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SOSTEGNO INDIRE/Università: PER GLI SPECIALIZZATI ALL’ESTERO, CHIARIMENTI SU ACCESSO, RINUNCIA E RELATIVA PRESENTAZIONE

"Cosa accade a chi decide di rinunciare al riconoscimento del titolo ?È stato accertato che la rinuncia al riconoscimento del titolo estero non determina la decadenza dalle GPS... "


Sono diverse le domande che riceviamo dai nostri lettori in merito ai percorsi di Specializzazione sul sostegno INDIRE / Università, oggi rispondiamo ad una domanda che reputiamo molto importante: la rinuncia che devono presentare gli specializzati all’estero, requisito per accedere ai percorsi INDIRE / Università, comporta o meno la perdita della posizione nelle (GPS) oppure? Inoltre per quanti sono passati di ruolo grazie ad un titolo estero cosa accade in caso di rinuncia? 

Cosa accade a chi decide di rinunciare al riconoscimento del titolo ? 

È stato accertato che la rinuncia al riconoscimento del titolo estero non determina la decadenza dalle GPS, la posizione acquisita in graduatoria non subisce variazioni e mantiene la sua validità. Ed in particolar modo i docenti che hanno già ottenuto una supplenza o un'immissione in ruolo sulla base del titolo estero mantengono quanto conseguito (supplenza/ruolo).  

Dopo la presentazione di rinuncia del riconoscimento del titolo estero, sarà possibile sostituirlo con il nuovo titolo di specializzazione INDIRE, senza perdere alcun diritto in merito. 

Possono iscriversi ai percorsi di formazione esclusivamente coloro i quali:

  • abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU 

  • abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso

  • abbiano rinunciato in maniera formale a ogni istanza di riconoscimento in corso secondo le indicazioni del Ministero:  

- tramite apposita piattaforma “Riconoscimento professione Docente”, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, formulate all’Amministrazione attraverso la predetta piattaforma; 

- tramite posta elettronica certificata, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, presentate all’Amministrazione in formato cartaceo.


  • Altro quesito rilevante riguarda la data di presentazione di apposita istanza di riconoscimento del titolo Estero. (CLICCA QUI ) 

    L’ Ordinanza Ministeriale 88/2024 chiarisce il fatto che gli aspiranti in possesso del titolo estero e domanda di riconoscimento presentata entro il 24 giugno 2024 sono inseriti in prima fascia GPS e potranno partecipare a tale percorso di specializzazione se rientrano nei requisiti elencati

    L’ART. 7 COMMA 2BIS DEL DL 71/2024 CONVERTITO IN LEGGE N° 106 DEL 29 LUGLIO 2024, CHIARISCE CHE:

    • GLI ABILITATI ESTERO MANTENGONO L’ ISCRIZIONE NELLE GPS ANCHE DOPO LA RINUNCIA AL  CONTENZIOSO.

    • IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE CONSOLIDERA’ LA POSIZIONE

    L’ARTICOLO RECITA:  

    “ 2-bis. La rinuncia all’istanza di riconoscimento di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall’articolo 7, comma 4, lettera e), dell’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al predetto comma 1. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell’ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all’estero di cui al comma 1.;




di LA REDAZIONE



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