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SCUOLA. PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA: QUAL È LA SUA DURATA?


Come diventare docente di ruolo? Il nuovo sistema di formazione iniziale, abilitazione e accesso all’insegnamento nella scuola, prevede:

  • Un percorso universitario abilitante di formazione iniziale (corrispondente ad almeno 60 crediti formativi), con prova finale: si potrà svolgere dopo la laurea oppure durante il percorso formativo in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo;

  • Un concorso pubblico nazionale con cadenza annuale;

  • Un periodo di prova in servizio di un anno con valutazione conclusiva.

L’ambito territoriale di Brescia ha pubblicato delle FAQ relative al periodo di formazione e prova degli insegnanti.


Chi deve fare la formazione in ingresso?

Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova i docenti:

  1. neoassunti a tempo indeterminato;

  2. assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti, per i quali è stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti;

  3. docenti per i quali è stato disposto il passaggio di ruolo;

  4. docenti che devono ripetere il periodo di prova (valutazione negativa).

  5. assunti a tempo determinato nell’anno 2021-22 di cui all’art. 59, c. 4, D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021, per i quali sia stata disposta la proroga del periodo di formazione;

  6. assunti a tempo determinato con decorrenza a.s. 2022-23, in esito alla procedura concorsuale straordinaria, di cui all’art. 59, c. 9 bis del D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021;

  7. assunti a tempo determinato con decorrenza a.s. 2022-23 art. 5 ter del D.L. 228/2021 convertito dalla L. 15/2022 (prima fascia sostegno)


La partecipazione alla formazione costituisce un obbligo contrattuale ed è vincolante ai fini del superamento del periodo di prova. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico.


Chi può rinviare l’anno di formazione e prova?

Il percorso è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.


Non sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova i docenti :

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;

  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;

  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;

  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;

  • che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione e il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.


Chi deve conseguire i 5 CFU?

Solo il personale docente assunto a tempo determinato con decorrenza a.s. 2022-23 in esito alla procedura concorsuale straordinaria, di cui all’art. 59 c. 9 bis. Si tratta del percorso di formazione e prova conclusiva di cui all’art. 18 del DM 108 del 28.04.2022, riservato al personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune, ai sensi dell’art. 59, c. 9 bis, del D.L. 25.05.2021, n. 73, convertito nella L. 106 del 23.7.2022. Il percorso lo si può svolgere presso tutte le università riconosciute dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca), ivi comprese le Università telematiche.


Quale è la durata dell'anno di formazione e di prova?

La durata della prova è normata dall’art. 440 del d.lgs. 297/1994 così come modificato dall’art. 1, c. 116 della L. 107/2015. La prova ha la durata di un anno scolastico; sono comprese le attività istituzionali rese anche successivamente alla fine delle lezioni . Il periodo di formazione e prova, considerato quale momento integrante della procedura concorsuale ai fini della conferma in ruolo, è il servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.


di VALENTINA ZIN


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it



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