Come diventare docente di ruolo? Il nuovo sistema di formazione iniziale, abilitazione e accesso all’insegnamento nella scuola, prevede:
Un percorso universitario abilitante di formazione iniziale (corrispondente ad almeno 60 crediti formativi), con prova finale: si potrà svolgere dopo la laurea oppure durante il percorso formativo in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo;
Un concorso pubblico nazionale con cadenza annuale;
Un periodo di prova in servizio di un anno con valutazione conclusiva.
L’ambito territoriale di Brescia ha pubblicato delle FAQ relative al periodo di formazione e prova degli insegnanti.
Chi deve fare la formazione in ingresso?
Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova i docenti:
neoassunti a tempo indeterminato;
assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti, per i quali è stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti;
docenti per i quali è stato disposto il passaggio di ruolo;
docenti che devono ripetere il periodo di prova (valutazione negativa).
assunti a tempo determinato nell’anno 2021-22 di cui all’art. 59, c. 4, D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021, per i quali sia stata disposta la proroga del periodo di formazione;
assunti a tempo determinato con decorrenza a.s. 2022-23, in esito alla procedura concorsuale straordinaria, di cui all’art. 59, c. 9 bis del D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021;
assunti a tempo determinato con decorrenza a.s. 2022-23 art. 5 ter del D.L. 228/2021 convertito dalla L. 15/2022 (prima fascia sostegno)
La partecipazione alla formazione costituisce un obbligo contrattuale ed è vincolante ai fini del superamento del periodo di prova. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico.
Chi può rinviare l’anno di formazione e prova?
Il percorso è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
Non sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova i docenti :
che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione e il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
Chi deve conseguire i 5 CFU?
Solo il personale docente assunto a tempo determinato con decorrenza a.s. 2022-23 in esito alla procedura concorsuale straordinaria, di cui all’art. 59 c. 9 bis. Si tratta del percorso di formazione e prova conclusiva di cui all’art. 18 del DM 108 del 28.04.2022, riservato al personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune, ai sensi dell’art. 59, c. 9 bis, del D.L. 25.05.2021, n. 73, convertito nella L. 106 del 23.7.2022. Il percorso lo si può svolgere presso tutte le università riconosciute dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca), ivi comprese le Università telematiche.
Quale è la durata dell'anno di formazione e di prova?
La durata della prova è normata dall’art. 440 del d.lgs. 297/1994 così come modificato dall’art. 1, c. 116 della L. 107/2015. La prova ha la durata di un anno scolastico; sono comprese le attività istituzionali rese anche successivamente alla fine delle lezioni . Il periodo di formazione e prova, considerato quale momento integrante della procedura concorsuale ai fini della conferma in ruolo, è il servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.
di VALENTINA ZIN
contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it