Anno scolastico 2022-23
Al momento, la trattativa tra il ministero e i sindacati è ferma sul problema del blocco triennale introdotto dall’art. 58 del decreto 73 del 25 maggio 2021. Ma chi può presentare la domanda per la mobilità docenti per l’anno scolastico 2022-23?
L’articolo al comma 2 punto f, testualmente afferma: “Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia richiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023”.
Alla domanda di mobilità, possono partecipare i docenti che possiedono un contratto a tempo indeterminato e che sono in possesso di alcuni requisiti:
coloro che hanno superato l’anno di formazione e prova;
coloro che hanno completato il triennio in una delle sedi richieste e ottenuta in occasione della domanda di trasferimento effettuata precedentemente;
coloro che sono in possesso dell’abilitazione per transitare da un ordine di scuola a un altro o da una classe di concorso a un’altra;
coloro che hanno il diritto alla riserva secondo quanto sancito dall’art. 13 del CCNI 2019/2021, anche se si trovano nel vincolo triennale.
Invece, non possono presentare la domanda di partecipazione i docenti che sono:
in anno di formazione e prova nell’anno scolastico in corso 2021/2022;
immessi in ruolo a seguito del concorso straordinario del 2018 perché vincolati per un quinquennio; (legge 145 del 2018 che ha modificato il decreto 59 del 2017);
siano in servizio di ruolo nel sostegno con vincolo quinquennale.
di CLAUDIO CASTAGNA
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