Occorre quindi sottolineare un aspetto molto importante che si desume proprio da tale sentenza: la formazione obbligatoria imposta al personale docente non può essere considerata un’attività...
Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 845/2024 pubblicata il 16 novembre 2024, ha accolto un ricorso pilota presentato dagli avvocati Irene Lo Bue, Fabio Ganci e Walter Miceli per conto di un docente che aveva richiesto il riconoscimento delle 25 ore di formazione obbligatoria svolte fuori dall’orario di servizio sui temi dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. La decisione conferma che tali ore devono essere considerate orario di lavoro e, di conseguenza, retribuite.
Il Tribunale, in particolar modo ha sottolineato che, in base alla giurisprudenza eurounitaria, "l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, deve essere interpretato nel senso che il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, nei locali del prestatore dei servizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione (Corte di Giustizia UE, Sez. 10, 28 ottobre 2021, n. 909)".
Occorre quindi sottolineare un aspetto molto importante che si desume proprio da tale sentenza: la formazione obbligatoria imposta al personale docente non può essere considerata un’attività gratuita, ma deve essere sempre retribuita.
In merito è intervenuto Marcello Pacifico, presidente di Anief, dichiarando espressamente che:
"Grazie alle nostre azioni, il diritto alla remunerazione delle attività di formazione obbligatoria è oggi riconosciuto non solo dai Tribunali, ma anche dal nuovo CCNL, entrato in vigore il 19 gennaio 2024.
In particolare, il CCNL, all’art. 36, comma 7, stabilisce che: “Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento di cui all’art. 43. Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4, sono remunerate con compensi, anche forfettari, stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78”.
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
-BONUS NATALE: SUPPLENTI BREVI E SALTUARI POSSONO RICHIEDERLO? REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO NECESSARIA? ECCO TUTTE LE INDICAZIONI NOIPA PER OTTENERLO
-CONCORSO PNRR 2, DOCENTI DI RUOLO: PARTECIPAZIONE CONSENTITA OPPURE NO? FACCIAMO CHIAREZZA IN MERITO
-ATA TERZA FASCIA, CERTIFICAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE: CHI NON LA CONSEGUE DECADE DALLE GRADUATORIE OPPURE NO? SCOPRIAMOLO INSIEME
-CARTA DOCENTE: GLI ACQUISTI POSSONO ESSERE DELEGATI AD ALTRE PERSONE? I BUONI SPESA POSSONO ESSERE REGALATI AD AMICI? FACCIAMO CHIAREZZA IN MERITO
di VALENTINA TROPEA
contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it