"Con la sentenza n. 28111/2019, infatti, la Corte di Cassazione ha già stabilito che “In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di..."
Una delle questioni centrali della sequenza contrattuale del Contratto collettivo nazionale di Istruzione, Ricerca e Università 2019/21 approvata lo scorso 18 gennaio è quello della “responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo secondo quanto previsto all’art. 48” del Ccnl, con l’amministrazione intenzionata a dare ai presidi la facoltà d’infliggere sanzioni: su questo punto va comunque ricordato che una delle ultime bozze presentata dall’Aran ai sindacati sembrava avere recepito le indicazioni dell’Anief, che si era dichiarata indisponibile a qualsiasi discussione sul punto senza precise rassicurazioni circa il mantenimento al di fuori della potestà dei dirigenti scolastici dell’irrogazione di sospensioni dal servizio del personale docente, su cui è indispensabile che a decidere sia un organo terzo e quindi super partes.
L’idea dell’Aran ha quindi risposto positivamente alla richiesta dell’Anief e ha previsto di “importare” nel testo contrattuale sostanzialmente lo stesso impianto sanzionatorio, in tema di sospensioni, già presente nel D.lgs. 297/94. In tal modo viene garantita – come ha già avuto modo di acclarare la Cassazione – la competenza sull’irrogazione delle sospensioni ai docenti dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) presso gli Uffici Scolastici Regionali, mentre al dirigente scolastico sarà possibile irrogare solo sanzioni di grado minore come la censura.
Con la sentenza n. 28111/2019, infatti, la Corte di Cassazione ha già stabilito che “In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare”. È per questo, quindi, che nonostante il D.lgs. 165/2001 (modificato prima nel 2009 dal Decreto Brunetta, poi nel 2017 dalla Riforma Madia) assegni teoricamente ai dirigenti scolastici la possibilità di irrogare sospensioni dal servizio fino a dieci giorni, nella sostanza tale sanzione rimanga appannaggio esclusivo dell’UPD.
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di LA REDAZIONE
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