VISITE FISCALI PER DOCENTI E ATA,RIDUZIONE DELLE ORE DI REPERIBILITÀ DA 7 A 4 (PDF SENTENZA DEL TAR)
- La Redazione
- 15 nov 2023
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 17 nov 2023
Sentenza del Tar solleva l'incostituzionalità del trattamento diversificato tra pubblico e privato in tema di reperibilità in caso di malattia
Buone notizie per i dipendenti pubblici e quindi anche per il personale scolastico. Anche docenti e personale ATA dovranno avere lo stesso trattamento, in termini di reperibilità in caso di malattia, rispetto ai dipendenti del settore pubblico.
Infatti una recente sentenza del TAR del Lazio ha messo in luce le disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati rispetto alle fasce orarie di reperibilità delle visite fiscali.
Andando con ordine visualizziamo la situazione fino ad oggi delle fasce orarie di reperibilità.
- Gli orari di reperibilità attualmente in vigore, per i dipendenti pubblici, sono i seguenti:
Mattina dalle 09,00 alle 13,00
Pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00
- Gli orari di reperibilità attualmente in vigore, per i dipendenti privati, sono i seguenti:
Mattina dalle 10,00 alle 12,00
Pomeriggio dalle 17,00 alle 19,00
Nel privato si parla di 4 ore invece di 7 per come avviene nel settore pubblico. Nella normativa vigente in materia inoltre, sempre per i dipendenti privati, non vi sono riferimenti a giorni festivi e non lavorativi, mentre il personale scolastico viene prevista la reperibilità anche di domenica e nei giorni non lavorativi (se compresi nel certificato di malattia).
Il DM che disciplina la reperibilità in caso di malattia è il n. 206 del 17 ottobre 2017.
Tale decreto “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità”, è stato adottato dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
"È evidente - chiarisce il tribunale amministrativo - che esiste una fortissima disparità di trattamento della medesima disciplina tra settori pubblico e privato relativamente alle fasce orarie di reperibilità, che sono profondamente differenziate, in modo decisamente più penalizzante per i dipendenti pubblici."
Come aveva già osservato il Consiglio di Stato nel parere reso al medesimo decreto, sussisteva la “necessità di adeguare il quadro normativo allo sviluppo tecnologico dei sistemi di comunicazione digitale sia in ragione del progressivo allineamento della disciplina normativa concernente i dipendenti pubblici con quella relativa al settore privato, conseguente al processo di “privatizzazione” del pubblico impiego che ha avuto luogo a partire dall’inizio degli anni ‘90.”.
Il Tribunale amministrativo, va dunque a dichiarare incostituzionale una parte del decreto Madia - Poletti del 2017.
A seguito della sentenza di annullamento parziale del decreto Madia ora sarà necessario in primis prendere atto di quanto espresso dal TAR in termini di fatto e i Ministeri competenti dovranno predisporre una revisione della norma ed emanare un nuovo decreto. Un decreto che deve tener conto di quanto emerso dalla sentenza in termini di parità di trattamento tra pubblico e privato. Quindi eliminare le differenze tra i due settori.
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di LA REDAZIONE
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