LA NUOVA PROCEDURA INPS
Sul sito ufficiale dell’Inps è possibile fare richiesta per la Carta europea della disabilità.
In data 22 febbraio 2022, Inps ha comunicato le nuove procedure per richiedere la carta sopracitata.
La domanda può essere presentata dallo stesso richiedente sul portale Inps tramite SPID di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei servizi (CNS).
La procedura chiede poi all’interessato di fornire:
- una propria fotografia a colori in formato tessera (formato europeo), che sarà successivamente stampata sulla Carta;
- l’indirizzo per il recapito della Carta, se diverso da quello di residenza già noto all’INPS.
Nel caso di minori con disabilità, appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la domanda deve essere presentata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, da chi esercita la funzione di tutore o dall’amministratore di sostegno, utilizzando la delega dell’identità digitale in uso oppure le credenziali di identità digitale del minore.
Nel caso di minori in affidamento familiare, appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, la richiesta può essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
La presentazione della domanda può essere effettuata dal cittadino avvalendosi di associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall'INPS all'uso del canale telematico (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).
I soggetti legittimati a presentare la domanda sono i seguenti:
- invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%;
- invalidi civili minorenni;
- cittadini con indennità di accompagnamento;
- cittadini con certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- ciechi civili;
- sordi civili;
- invalidi e inabili ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;
- invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica;
- inabili alle mansioni ai sensi della legge 11 aprile 1955, n. 379, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, e inabili ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 agosto 1991 n. 274, e dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.
L’INPS verifica il possesso dei requisiti richiesti sulla base dei dati pertinenti disponibili nei propri archivi. Nel caso di disabilità autocertificata, corrispondente a una delle casistiche sopra indicate, l’INPS si riserva di accertarne l’effettiva validità nei limiti e secondo le regole consentite dalla norma.
di VALENTINA ZIN
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