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PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ

Nuovo modello PEI


Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS.

Le presenti Linee Guida sono state predisposte ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, così come modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”.

Nel proseguo delle Linee Guida i riferimenti al decreto legislativo n. 66 del 2017 devono essere intesi così come modificati dal decreto legislativo n. 96 del 2019.

Le Linee Guida definiscono:

  1. i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS;

  2. i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto di ICF dell'OMS”.

Il decreto legislativo n. 66 del 2017 introduce nel preesistente percorso di accertamento dei bisogni dell’età evolutiva per l’inclusione scolastica alcune sostanziali novità, rispetto alle quali le presenti Linee Guida intendono costituire garanzia di uniformità interpretativa e operativa sul territorio nazionale:

  1. una nuova composizione della commissione: l’art. 5, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 66 del 2017, modificando l’art. 4 della legge n. 104 del 1992, individua specifiche competenze mediche specialistiche per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap, nel caso in cui gli accertamenti riguardino persone in età evolutiva;

  2. un nuovo momento accertativo: l’art. 5, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 66 del 2017, novellando il comma 5 dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992, stabilisce che “Contestualmente all’accertamento previsto dall’articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento…”;

  3. una modalità valutativa che tenga conto dei criteri del modello biopsicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), utile a fornire elementi per la descrizione dell’interazione fra un individuo con problemi di salute e i suoi limiti e potenzialità con la specificità del contesto reale in termini di barriere e facilitatori1 ;

  4. il modello biopsicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) come comune denominatore di tre processi sequenziali: descrizione del funzionamento, accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, redazione del Piano educativo individualizzato (PEI)2 ;

  5. la predisposizione di nuovi documenti a cura delle Aziende sanitarie e dell’INPS: il certificato medico diagnostico-funzionale che correda la domanda per l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica; il verbale di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica; il profilo di funzionamento necessario ai fini della predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI), e parte integrante del Progetto individuale (PI), di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 3283 ;

  6. l’utilizzo di supporti informatici per la redazione dei nuovi documenti, finalizzato a garantire uniformità di forma e di contenuto sull’intero territorio nazionale;

  7. la necessità di fare riferimento a due classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanita (OMS): la Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF); 8. la necessità di tenere concatenate e coerenti tra di loro la descrizione del funzionamento di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti e l’individuazione e l’articolazione delle misure di sostegno (fattori ambientali scuola: strumenti e strategie) indicate nel PEI.

Si conferma la validità dell’indicazione contenuta nell’art. 5, comma 1, lettera g) della legge 5 febbraio 1992, n.104, ove è previsto, ai fini del coordinamento e dell’integrazione tra i sevizi territoriali, la stipula degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Le figure sottostanti schematizzano il flusso accertativo di invalidità civile, handicap e disabilità ai fini dell’inclusione scolastica e i rapporti del predetto flusso con l’elaborazione del Profilo di Funzionamento e del Piano educativo individualizzato (PEI).




di VALENTINA ZIN


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it



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