Precari storici: attraverso tale legge viene appositamente introdotto un indennizzo compreso tra 4 e 24 mensilità; in particolar modo il giudice...
Precari Storici Docenti e ATA
Finalmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.166 del 14 novembre
recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, con modificazioni del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131.
Si tratta di un aspetto sicuramente molto importante proprio per i precari storici docenti ed ATA, volto a garantire la loro stabilizzazione ed il divieto di abuso dei contratti a termine.
Attraverso tale legge viene appositamente introdotto un indennizzo compreso tra 4 e 24 mensilità; in particolar modo il giudice stabilirà un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.
Viene comunque fatta salva la possibilità del lavoratore di dimostrare ulteriori danni che gli sono stati cagionati.
A tal fine si ricordi che la procedura di infrazione era stata avviata proprio da parte della Commissione europea nel luglio 2019.
Successivamente, in particolar modo il 19 Aprile 2023, la Commissione aveva inviato all'Italia un parere motivato attraverso il quale si evidenziava che la normativa italiana “non previene né sanziona in misura sufficiente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia”.
La Commissione Europea ha così poi deciso di deferire nel mese scorso l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea a causa delle violazioni prolungate della normativa europea in materia di lavoro a tempo determinato nel settore dell’istruzione.
Si tratta di una misura volta a salvaguardare il personale della pubblica amministrazione in generale ma trova applicazione nel mondo della scuola dove il fenomeno del precariato è molto diffuso e quindi tale misura determina un riscontro positivo nei confronti degli insegnanti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica.
Ad oggi, infatti, la normativa presente nel nostro ordinamento non garantisce un'adeguata tutela e delle opportune sanzioni nel caso di attuazione della scorretta pratica di reiterazione dei contratti a termine.
L’articolo 12 del decreto legge Salva Infrazioni modifica l'articolo 36 del D.lgs. 30 marzo 2001.
Art. 12.
Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato Procedura d’infrazione n. 2014/4231
1. All’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».
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di VALENTINA TROPEA
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