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Permessi ‘brevi’ ai precari, senza discrezionalità del dirigente scolastico, è un diritto ma deve "essere adeguatamente specificato"

“Come sui giorni di assenza per motivi personali e familiari, anche sui permessi ‘brevi’ del personale scolastico, previsti dal contratto collettivo...

“Come sui giorni di assenza per motivi personali e familiari, anche sui permessi ‘brevi’ del personale scolastico, previsti dal contratto collettivo nazionale, secondo noi non vi sono molti dubbi: vanno presi anche dai precari e senza che via sia discrezionalità del dirigente scolastico, a patto sempre che siano autocertificati e presentati con motivazione dettagliata di carattere familiare o personale”: a specificarlo è stato oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief.

La puntualizzazione si colloca nell’ambito della decisione della Cassazione Civile - Ord. Sez. L Num. 12991 Anno 2024, che con apposita ordinanza ha posto dei dubbi sul fatto che non vi possa essere discrezionalità amministrativa nel merito della valutazione della motivazione per la fruizione del permesso retribuito: per la Cassazione il dipendente deve sempre indicare quale sia la motivazione, eventualmente anche mediante autocertificazione e questo implica una precisa assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.


Nell’ordinanza della cassazione, il ricorso di un lavoratore è stato rigettato, perché il motivo della richiesta di permesso deve "essere adeguatamente specificato", ma qualora lo fosse va invece sempre accolto. Nel giugno del 2024 l’Aran aveva anche chiarito che i tre giorni di permesso per motivi personali o familiari, introdotti dal CCNL 2019/21, spettano per intero al personale docente e ATA con contratto al 31 agosto o 30 giugno 2024.




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