Il personale docente e Ata possono richiedere la trasformazione del loro contratto da tempo pieno a tempo parziale. La domanda può essere fatta anche dai neoassunti, che possono deciderlo sin da subito, e da coloro che hanno firmato un contratto di supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto.
Nota Ministeriale dell’Usr per il Lazio in rapporto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
La materia del rapporto di lavoro a tempo parziale è regolata dall’articolo 39, per il personale docente, e dagli articoli 44, comma 8, e 58, per il personale ATA, del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, mantenuti in vigore ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2018, nonché dall’articolo 18, comma 6, di tale ultimo contratto per il caso particolare delle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Queste disposizioni richiamano, inoltre, l’ordinanza ministeriale n. 446 del 1997, con le integrazioni recate dall’ordinanza ministeriale n. 55 del 1998. In breve, il personale può chiedere di trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale o, nel caso di nuovi assunti, di instaurarlo direttamente in tal maniera.
I dirigenti scolastici, ricevuta una di tali domande, dovranno affidarsi alle comunicazioni degli Ambiti territoriali provinciali o interpellarli per sapere se sia stato superato il contingente di posti destinabili al tempo parziale. Se non vi è residuo sul contingente le istanze dovranno essere rigettate. In caso contrario, i dirigenti scolastici dovranno contemperare le esigenze espresse dal dipendente con l’impatto sull’organizzazione; nel caso dei docenti ciò significherà, ad es., salvaguardare l’unicità del docente per ciascun insegnamento impartito in ciascuna classe, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici.
In caso di accoglimento, le istanze dovranno essere mantenute agli atti della scuola e occorrerà provvedere ad acquisirle al SIDI.