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PARERE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ NAZIONALE PER I MINORI UCRAINI

Il parere giunge dopo le richieste di chiarimenti in merito all’attuazione della legge per l’accesso ai servizi per l’infanzia di età compresa tra o-6 anni



L’arrivo nel nostro Paese da parte di bambini provenienti dall’Ucraina a causa del conflitto con la Russia ha fatto sì che l’organizzazione del sistema sanitario si muovesse nella giusta direzione affinché siano rispettati i diritti all’inclusione da parte dei minori.

A tal proposito, è stato chiesto all’Istituto Superiore della Sanità il modo più corretto in cui si devono muovere le istituzioni scolastiche in merito allo stato vaccinale dei minori frequentanti le nostre scuole.


Il parere giunge evidenziando che:

“Il fenomeno migratorio che ha interessato il nostro Paese a seguito del conflitto in Ucraina, cui è conseguito un sostenuto esodo di minori, è da qualificarsi, senza dubbio, come un evento eccezionale che in quanto tale si caratterizza per la sua straordinarietà e imprevedibilità”.


Per tali ragioni è ovvio che l’impossibilità di adempiere agli obblighi vaccinali nel rispetto delle tempistiche ordinarie non sia attribuibile ai genitori dei bambini provenienti dall’Ucraina.

Nel parere si raccomanda che “I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia provvedano a trasmettere alle aziende sanitarie locali i nominativi dei minori per i quali, di volta in volta, venga presentata la richiesta di iscrizione, non rilevando, quindi, a tali fini, il rispetto del termine fissato ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 73/2017”.


Cosa succede ai bambini provenienti dall’Ucraina se non hanno completato il ciclo vaccinale?


“Al precipuo scopo di assicurare la più ampia inclusione dei minori Ucraini e, al contempo, garantire che l’inserimento nei servizi educativi e nelle scuole avvenga nel puntuale rispetto delle disposizioni impositive degli obblighi vaccinali, si ritiene non possa essere escluso dalla frequenza della scuola o del servizio educativo per l’infanzia il minore per il quale sia stata presentata formalmente richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente o il minore che sia stato comunque preso in carico dai servizi vaccinali della predetta ASL”.




di CARLO VARALLO

contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it








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