FINO AL 31 DICEMBRE PER DIPENDENTE CON FIGLIO MINORE DI 14 ANNI IN DAD
Il rinnovo del congedo parentale per il lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di 14 anni che si trova a seguire le lezioni in dad, è affrontato dal Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può fruire di un congedo per un periodo corrispondente in tutto o in parte:
alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
alla durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Per i periodi di congedo è corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Tale tipologia di congedo è sottoposta alle stesse regole che disciplinano il congedo parentale ordinario quindi è necessario procedere alla riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità, computo dei giorni festivi, del sabato e della domenica cadenti nel periodo richiesto, ecc.
I genitori che, dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 fino al 21 ottobre 2021, hanno fruito di eventuali periodi di congedo parentale ordinario, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, durante i periodi di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, possono richiedere, con specifica istanza, la conversione dei periodi di assenza nel congedo emergenziale, retribuito al 50%, senza che gli stessi periodi sono computati o indennizzati a titolo di congedo parentale ordinario.
Il genitore dipendente non può fruire del congedo nei giorni in cui l’altro genitore si fruisce della stessa tipologia di congedo o di altro congedo previsto dal D.L. 146/2021, non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.
Dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, a prescindere dall’età del figlio, alternativamente all’altro genitore, può fruire di un congedo nei seguenti casi:
per la durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; per la durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio; per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio; per la durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Per i periodi di congedo è corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.
I genitori che, dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 fino al 21 ottobre 2021, hanno fruito di eventuali periodi di congedo parentale ordinario o di prolungamento del congedo parentale per figlio disabile grave, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 151/2001, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, di sospensione dell’attività dei centri diurni a carattere assistenziale di cui sia stata disposta la chiusura, di durata dell’infezione da SARSCoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono richiedere, con specifica istanza, la conversione dei suddetti periodi di assenza nel congedo emergenziale di cui trattasi, retribuito al 50%, senza che gli stessi periodi siano computati o indennizzati a titolo di congedo parentale ordinario.
Il genitore dipendente non può fruire del suddetto congedo nei giorni in cui l’altro genitore si trovi in una delle seguenti condizioni: fruisce della stessa tipologia di congedo o di altro congedo previsto dal D.L. 146/2021; non svolge alcuna attività lavorativa; è sospeso dal lavoro.
Per il lavoratore dipendente genitore di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, alternativamente all’altro genitore, può fruire di un congedo per un periodo corrispondente in tutto o in parte:
alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
alla durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il genitore dipendente non può fruire del congedo nei giorni in cui l’altro genitore si trovi in una delle seguenti condizioni: fruisce della stessa tipologia di congedo o di altro congedo previsto dal D.L. 146/2021; non svolge alcuna attività lavorativa; è sospeso dal lavoro. Il suddetto congedo può essere fruito solo in forma giornaliera.
Laddove si verifichino di incompatibilità, che non consentono la possibilità di fruire di una delle tre tipologie di congedo emergenziale, il dipendente può comunque richiedere il congedo emergenziale per altri figli minori. di anni 14, non conviventi, avuti da altri soggetti che non si trovino in nessuna delle situazioni sopra elencate.
Il dipendente interessato alla fruizione del congedo emergenziale previsto dall’art. 9 del D.L. 146/2021, deve presentare apposita istanza, utilizzando esclusivamente la specifica modulistica allegata alla circolare (pubblicata sul SIDI nella pagina modulistica uffici centrali e periferici), in cui, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000, dichiara la sussistenza dei presupposti necessari.
di VALENTINA ZIN