"Lo scrive il Tribunale di Vicenza accogliendo il ricorso di un’insegnante, presentato dai legali Anief, che dopo avere svolto quattro supplenze annuali..."
I Paesi europei non possono avallare “la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato”: lo prevede, in particolare “l’art. 4 Direttiva 1999/70/CE, le cui prescrizioni sono, come noto, da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento”, per cui la Carta del docente va assegnata anche ai supplenti. Lo scrive il Tribunale di Vicenza accogliendo il ricorso di un’insegnante, presentato dai legali Anief, che dopo avere svolto quattro supplenze annuali, tra il 2019 e il 2023, ha giustamente chiesto i 2.000 euro utili alla sua formazione negati fino ad allora dall’amministrazione.
Prendendo come riferimento l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 emessa dalla Corte di Giustizia europea, il giudice del Tribunale veneto ha ricordato che “dalla lettura dell’art. 1 co. 121 e ss. l. n. 107/2015 la ratio legis è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all’aggiornamento delle dotazioni del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del Ministero nella formazione personale e professionale di una figura chiave per la collettività” e poiché il precario è “comparabile” al collega di ruolo, negare la carta annuale sarebbe certamente discriminante.
Inoltre, il Tribunale di Vicenza ha rammentato che “nell’ambito dell’indagine è indispensabile tener conto dei principi di diritto enunciati dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023, cui si rinvia ai sensi dell’art. 118, disp. att. c.p.c.), che ha innanzitutto chiarito che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, commenta così l’ennesima sentenza positiva a difesa dei diritti di un lavoratore della scuola: “La risposta favorevole dei giudici del lavoro al nostro ricorso, finalizzato a recuperare per intero gli ultimi 5 anni di supplenze svolti senza ricevere la Carta del docente da una parte ci dà conforto sulle nostre ragioni e sulla validità dell’azione dei nostri legali in difesa dei lavoratori, ma dall’altra fa pensare su come il legislatore possa essere incappato in una dimenticanza così grave. Sulla chiara discriminazione si sono espressi in tanti: valgono più di tutti l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato e quella di pochi mesi fa, la 29961/2023 della Cassazione. Chi non avesse ancora provveduto a fare ricorso con Anief, con altissime possibilità di riuscita, può ancora farlo rivolgendosi alle nostre sedi sindacali”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VICENZA
PQM
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna il Ministero a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi 2.000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
- condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 600,00 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione della somma in favore dei procuratori antistatari.
Vicenza, 04/04/2024.
Il Giudice
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