Gli Uffici Scolastici regionali (USR) hanno iniziato a pubblicare i Decreti Direttoriali e gli allegati relativi alle operazioni di attribuzione degli incarichi dei Dirigenti...
Gli Uffici Scolastici regionali (USR) hanno iniziato a pubblicare i Decreti Direttoriali e gli allegati relativi alle operazioni di attribuzione degli incarichi dei Dirigenti scolastici: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01.09.2024.
A tal proposito si tenga presente:
la Direttiva del Ministro dell’istruzione e del merito 25 maggio 2023, n. 13 recante i criteri per la rotazione dei dirigenti scolastici;
il Decreto Direttoriale di questa Direzione Generale n. 7 del 08/01/2024 relativo alla riorganizzazione della rete scolastica per l’a.s. 2024/2025;
il Decreto Ministeriale n. 127 del 30/06/2023, relativo alla definizione della consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei Dirigenti scolastici per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, con riferimento alla consistenza relativa all’Emilia-Romagna;
l’art. 12 c. 1 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71 che prevede espressamente che: “Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel sito internet del Ministero e nel Portale del reclutamento inPA.
Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2024/2025 ai sensi del secondo periodo sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell’Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l’immissione in ruolo secondo l’ordine di graduatoria nella regione medesima.”;