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MOBILITÀ DOCENTI. ANIEF CHIEDE L’ABOLIZIONE DEI VINCOLI AI TRASFERIMENTI



Faraci inoltre, nella sua pagina ufficiale facebook chiarisce che: “in presenza di cattedre disponibili nulla importa se in organico di diritto o di fatto, quel posto vacante deve essere assegnato al docente di ruolo che ha manifestato la volontà di raggiungere il figlio, la famiglia, il parente da assistere. Non c’è percentuale che tenga. Invece questo non avviene, perché la Legge 159/19 sul vincolo del personale neo-assunti non lo permette. Da un po’ di tempo, però, tutti, in ambito politico e sindacale, si sono resi conto quanto fosse sbagliata e chiedono di superarla permettendo di trattare il tema nei tavoli contrattuali. Speriamo che già con la Legge di Bilancio, come abbiamo chiesto con un emendamento, questo possa avvenire”.



Secondo Faraci, è inconcepibile che il trasferimento non sia consentito, considerando che “ il sostegno non si giustifica: per noi è addirittura in alcuni casi illegittimo, contra legem, tanto che in certe situazioni ci vediamo costretti a rivendicare il diritto dinanzi al giudice del lavoro -m sottolinea Faraci - Ad esempio, quando al familiare del disabile non è consentito raggiungere la sede dell’assistito o quando alla lavoratrice madre di figlio minore gli è negata la possibilità di accudirlo all’interno del proprio nucleo familiare”.


“La ragione per la quale appunto ci troviamo di fronte ad una situazione del genere, centinaia di migliaia di posti e poche migliaia di domande soddisfatte è innanzitutto data dal fatto che i posti disponibili per la mobilità territoriale e professionale sono solo quelli vacanti in organico di diritto. Sui posti disponibili in organico di fatto sono possibili solo le assegnazioni provvisorie e gli utilizzi. Se a ciò aggiungiamo l’ulteriore limitazione delle disponibilità in organico di diritto, le possibilità si riducono drasticamente”., conclude il sindacalista.


Secondo il segretario generale Anief il problema di fondo “è che nel CCNI è stata specificata la precisa percentuale da destinare ai trasferimenti interprovinciali e alla mobilità professionale, destinando i posti vacanti e disponibili in organico di diritto nella misura del 50% alle immissioni in ruolo e del 50% ai movimenti. Stabilendo ancora ulteriormente con l’art. 8, comma 6 del CCNI 2019-21 delle percentuali massime da destinare alla mobilità territoriale e professionale”.


Nel corso del Talk Pulser, il sindacalista ha affrontato i seguenti punti:

  • limitatezza dei posti da destinare ai trasferimenti interprovinciali ed in generale alla mobilità;

  • falso mito della continuità didattica legata ai vincoli sui trasferimenti;

  • assegnazione dei posti vacanti ai precari dopo essere stati negati al personale


Per Anief è imprescindibile cancellare i vincoli su questo importante problema, e proprio per questo il sindacato intende presentare un emendamento alla Legge di Bilancio 2022 per sbloccare i vincoli che limitano la mobilità dei docenti. In particolare, sui motivi che hanno portato a chiedere di spostare le decisioni sulla mobilità all’interno della contrattazione collettiva e, quindi, sull’importanza di trovare le giuste risposte a tutte quelle situazioni che meritano attenzione. Per il sindacato è fondamentale “eliminare la limitazione di disponibilità di organico per la precedenza per assistenza al genitore disabile nei movimenti interprovinciali, oltre a cancellare il vincolo quinquennale sui posti di sostegno al fine del raggiungimento del quinquennio di servizio stabilito dal vincolo, in modo da ottenere il trasferimento/passaggio su posto comune”.


L’EMENDAMENTO ANIEF PER SBLOCCARE I VINCOLI ALLA MOBILITÀ

ART. 108-bis (Mobilità personale scolastico)

La lettera f) del comma 2 dell’articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 è riscritta come segue:

“f) al comma 3 dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni scolastici" sono sostituite dalle parole: "tre anni scolastici", ed è soppresso il seguente periodo: “l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso”; al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole:

"quattro anni" sono sostituite dalle parole: "due anni"; il comma 17-novies dell’articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è soppresso.”

Motivazione: facendo seguito alle modifiche introdotte dal decreto c.d. Sostegni bis, l’emendamento intende garantire, ad invarianza finanziaria, la mobilità del personale scolastico. È utile inoltre ripristinare la derogabilità delle disposizioni normative per quanto concertato in sede di contrattazione.

di VALENTINA ZIN





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