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MATURITÀ 2025, PCTO: ECCO I CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI TALI PERCORSI AI FINI DELL'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO. TUTTE LE INDICAZIONI UTILI IN MERITO

Maturità 2025: Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto n.226 del 12 Novembre 2024 con il quale ha definito i criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali...


Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto n.226 del 12 Novembre 2024 con il quale ha definito i criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell’ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera c) e dell’articolo 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62.


A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, in attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera c) e dell’articolo 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e delle attività assimilabili, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado dei candidati interni che, a seguito di esame di idoneità, siano stati ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso e dei candidati esterni.


Attività assimilabili ai PCTO


1. Sono attività assimilabili ai PCTO le esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo e le attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale, al fine di acquisire competenze trasversali o tecnico professionali sotto la responsabilità e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante, anche sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato.


2. Le attività di cui al comma 1, svolte anche all’estero, devono essere non meramente esecutive ed essere finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali.


3. Le attività di cui al comma 1 non sono in alcun modo riferibili ai candidati interni che hanno frequentato regolarmente il proprio percorso di studio, nonché a tutti coloro che, a seguito di esami di idoneità, siano stati già ammessi alla frequenza del penultimo o ultimo anno di corso.


Candidati agli esami di idoneità per il penultimo o ultimo anno di corso

1. I candidati agli esami di idoneità per il penultimo o ultimo anno di corso, in fase di presentazione alla singola istituzione scolastica della relativa domanda di ammissione e con possibile integrazione da produrre trenta giorni prima della sessione di esami di idoneità, documentano lo svolgimento, negli anni scolastici precedenti conclusi positivamente, di PCTO presso altre istituzioni scolastiche e/o di attività assimilabili ai PCTO, ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto.


2. I PCTO svolti negli anni scolastici precedenti conclusi positivamente sono documentati allegando:

• il Patto formativo individuale, sottoscritto dalla studentessa e dallo studente e da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, che fornisce ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo;

• l’attestazione delle competenze raggiunte rilasciata dall’istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante il numero di ore di attività di PCTO svolte; • eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica.



3. Le attività assimilabili ai PCTO devono risultare, se di lavoro dipendente, da una dichiarazione del datore di lavoro corredata da idonea documentazione e, nel caso di attività assimilabili non riconducibili al lavoro dipendente, da dichiarazione e idonea documentazione predisposte dal responsabile della struttura ospitante.


4. Dalle dichiarazioni e documentazione di cui al comma precedente devono emergere la tipologia dell’attività effettuata, l’arco temporale di svolgimento con specificazione della durata dell’esperienza, gli estremi, la denominazione e la natura giuridica del soggetto ospitante, le specifiche funzioni svolte dal candidato e le competenze acquisite, con esplicita dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, del pieno rispetto della normativa contributiva, assicurativa e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a favore del candidato interessato. In caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo o libero-professionale, dalla dichiarazione deve risultare la qualifica con la quale è stata svolta l’attività.


5. Per le attività assimilabili di cui all’articolo 2 del presente decreto svolte presso le pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000.


6. La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, istituita presso l’istituzione scolastica alla quale il candidato presenta la propria domanda ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità, esprime il proprio parere sulla validità delle attività di cui al comma 1, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite, ai fini dell’ammissione agli esami, da comunicare all’interessato almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove.


7. In fase di scrutinio al termine dell’esame di idoneità, la Commissione, ai fini della valutazione, tiene conto delle attività di cui al comma 1 documentate dal candidato e delle competenze maturate in tali attività.


8. Il Consiglio di classe dell’istituzione scolastica presso la quale il candidato frequenta l’anno scolastico per il quale è risultato idoneo, sulla base della programmazione risultante dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, progetta un PCTO, tenendo conto del parere espresso dalla Commissione sulle attività di cui al comma 1, anche ai fini della determinazione del quantitativo orario.


Candidati esterni agli esami di Stato


1. Per i candidati esterni l’ammissione all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è subordinata allo svolgimento di PCTO oppure di attività assimilabili ai PCTO, così come definite all’articolo 2 del presente decreto.


2. Per la validità del percorso del candidato, le attività di cui al comma 1 complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di Stato, così come stabilito dall’articolo 1, comma 784, legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall’articolo 4, comma 11, D.I. 03 novembre 2017, n. 195.


SCARICA IL DECRETO (PDF)


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di VALENTINA TROPEA


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