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Lavorare da pensionati: si può lavorare dopo essere andati in pensione? Esistono vincoli, divieti di cumulo o condizioni? Nella maggioranza dei casi, chi è andato in pensione può continuare a lavorare senza vincoli. Ma ci sono alcune eccezioni.
La prima distinzione da fare è tra pensioni erogate con il sistema retributivo o misto e pensioni erogate interamente con il sistema contributivo:
Pensioni erogate nel sistema misto o retributivo
I redditi da lavoro, autonomo o dipendente, sono interamente cumulabili con:
la pensione di vecchiaia;
la pensione anticipata;
la ex pensione di anzianità.
Pensioni erogate nel sistema contributivo (cioè per coloro che hanno tutta la contribuzione successiva al 31 dicembre 1995)
I redditi da lavoro, autonomo o dipendente, sono cumulabili a condizione che risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
il compimento di almeno 60 anni di età, se donne, e 65 anni, se uomini;
almeno 40 anni di contribuzione;
almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età.
Lavorare da pensionati: le varie tipologie di prestazione
Vediamo ora come e quando è possibile cumulare reddito da pensione e reddito da lavoro a seconda della tipologia di prestazione.
È necessario fare molta attenzione, perché in alcuni casi una attività lavorativa anche di pochi giorni o addirittura di poche ore può comportare la sospensione della pensione per molti mesi.
I pensionati percettori di pensione di vecchiaia, di pensione anticipata e di ex pensione di anzianità possono lavorare senza vincoli, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi. Reddito da lavoro e reddito da pensione sono interamente cumulabili.
Pensione Quota 100, Quota 102, Quota 103
Queste tipologie di pensione sono incumulabili con i redditi da lavoro, sia dipendente sia autonomo fino alla maturazione dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia.
L’incumulabilità si applica per il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Unica eccezione: i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, compresi quelli relativi all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
I titolari di queste prestazioni sono tenuti a inviare apposita dichiarazione all’Inps in cui si certifica l’assenza di redditi da lavoro (con l’eccezione sopra citata). Lo svolgimento di una attività lavorativa al di fuori dell’eccezione prevista comporta la sospensione dell’erogazione della pensione e il recupero delle mensilità pagate indebitamente.
Pensione anticipata precoci
La pensione anticipata precoci è totalmente incumulabile con i redditi da lavoro subordinato e autonomo prodotti in Italia e all’estero, dalla data di decorrenza e per tutto il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori. Non ci sono eccezioni.
I pensionati beneficiari di pensione anticipata precoci devono comunicare all’Inps eventuali redditi da lavoro. Nel caso in cui un pensionato percepisca nel periodo di anticipo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza della pensione anticipata precoci fino alla conclusione del periodo di anticipo.
Ape Sociale
Per chi accede all’Ape Sociale nel 2024 è stato introdotto il divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo svolto dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia. Anche in questo caso, è prevista l’eccezione per il lavoro autonomo occasionale entro il limite massimo di 5.000 euro lordi annui.
Per chi ha, invece, ricevuto la certificazione per l’accesso all’Ape Sociale in anni precedenti, continua a trovare applicazione il regime di incumulabilità previgente. In questi casi, l’Ape sociale è compatibile con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e con redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.
I percettori di Ape Sociale sono tenuti a comunicare all’Inps l’eventuale ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’eventuale superamento dei limiti reddituali.
Per la verifica del superamento del limite reddituale, rileva anche quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza dell’indennità e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
Lo svolgimento di una attività lavorativa al di fuori delle eccezioni previste comporta la sospensione dell’erogazione della prestazione e il recupero delle mensilità pagate indebitamente.
Pensione di Reversibilità
L’importo della pensione di reversibilità è correlato alla situazione economica del coniuge superstite, che deve comunicare ogni anno i propri redditi all’Inps, tramite Modello 730 o tramite Modello Red.
In caso di redditi del coniuge superstite di importo fino a 3 volte il Trattamento minimo Inps (nel 2024 pari a 23.345,79 euro), non c’è alcuna riduzione. In caso di redditi di importo superiore la riduzione è la seguente.
Se il reddito del coniuge superstite è superiore a 3 volte il Trattamento minimo e inferiore a 4 volte il Trattamento minimo, l’importo della pensione di reversibilità spettante è ridotto del 25%.
Se il reddito del coniuge superstite è superiore a 4 volte il Trattamento minimo e inferiore a 5 volte il Trattamento minimo, l’importo della pensione di reversibilità spettante è ridotto del 40%.
Se il reddito del coniuge superstite è superiore a 5 volte il Trattamento minimo, l’importo della pensione di reversibilità spettante è ridotto del 50%.
Queste riduzioni non si applicano in casi di contitolarità della prestazione (ad esempio figli o persone inabili).
Si ricorda che, in caso sia erogata al coniuge superstite, la pensione di reversibilità è comunque di importo pari al 60% della pensione goduta in vita dal titolare. Le eventuali riduzioni, quindi, sono calcolate su questo 60%.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2022 ha previsto che la pensione di reversibilità non può essere decurtata – in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario – di un importo che superi l’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi.
In presenza di altri redditi, dunque, la pensione di reversibilità può essere decurtata solo fino a concorrenza dei redditi stessi.
Lavorare da pensionati: il supplemento di pensione
Quando una pensionata o un pensionato continuano a lavorare, continuano a versare contributi previdenziali e hanno diritto ad ottenere un supplemento di pensione, cioè un incremento della propria pensione.
Il supplemento di pensione è una prestazione che si ottiene a domanda e può essere erogato solo a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione di cui si è titolari o dal precedente supplemento di pensione.
Per una sola volta, è possibile richiedere la liquidazione del supplemento di pensione trascorsi 2 anni.
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di ISABELLA CASTAGNA