"L’assegnazione della Carta del docente “si rivolge indifferentemente sia ai docenti a tempo indeterminato che a quelli a tempo determinato e quindi esclude che, dal punto di..."
L’assegnazione della Carta del docente “si rivolge indifferentemente sia ai docenti a tempo indeterminato che a quelli a tempo determinato e quindi esclude che, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, sussistano ragioni oggettive, ai sensi dell’art. 4 pt. 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, tali da giustificare una disparità di trattamento”: a scriverlo è stato, la settimana scorsa, il Tribunale ordinario di Padova, sezione Lavoro Civile, al termine dell’esame del ricorso presentato dai legali che operano per Anief in difesa di una insegnante che nell’anno scolastico 2021/22 ha svolto una supplenza annuale, con termine 30 giugno 2022, senza ricevere i 500 euro della card utile all’aggiornamento professionale.
Nel risarcire la docente dei 500 euro negati dall’amministrazione, il giudice ha concluso che “al fine di evitare l’effetto discriminatorio a danno dei lavoratori a tempo determinato, l’intero ammontare che doveva essere riconosciuto per il passato dovrà essere caricato sulla carta docente della ricorrente al momento del suo rilascio. Vanno quindi disapplicati, coerentemente con il principio enunciato da GCUE C-450/21, i cc. 121, 122 e 123 l. 107/15 e l’art. 3 del d.p.c.m. 18.11.16, nella parte in cui limitano l’assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato, e accertato il diritto della ricorrente a tale beneficio, per gli anni per cui è causa.
Sono dovute le spese di lite”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che le posizioni emesse dalla Suprema Corte di Cassazione, dal Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia europea sono andate a formare una pietra miliare nel campo della formazione scolastica: tra i precari bastano 150-180 giorni per anno scolastico, anche non consecutivi, per accedere al bonus annuo di 500 euro. E anche quando si stipulano supplenze annuali, ma anche di tipo ‘breve’. Consigliamo tutti i supplenti o ex supplenti che non hanno anche presentato ricorso con Anief e farlo il prima possibile: dopo cinque anni dalla sottoscrizione del contratto i tempi per ricorrere in tribunale infatti decadono senza più alcuna possibilità di recuperare la somma”.
CONCLUSIONI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PADOVA
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiara il diritto di XXXXX di usufruire della carta docente per l’anno di insegnamento 2021/21;
dichiara tenuto e condanna il Ministero convenuto a rilasciare a XXXXX una carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, da impiegare con le medesime modalità previste per i docenti a tempo indeterminato e con accredito, per gli anni passati, della somma di € 500,00;
condanna il Ministero dell’Istruzione a rifondere le spese di causa, che liquida in € 800,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva; da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Giudice est.
di LA REDAZIONE
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