"L’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo..."
“L’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. A scriverlo è stata la Corte di Cassazione lo scorso 27 ottobre: da quel giorno i tribunali del lavoro non hanno potuto ignorarlo. E nelle sentenze che ogni giorno vengono emesse la sentenza madre della Suprema Corte non può mai mancare. Il Tribunale di Rovigo non è stato da meno: nell’esaminare il ricorso prodotto dai legali Anief per difendere un insegnante precario, il giudice ha accordato la richiesta assegnando “l’importo complessivo di € 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
Il giudice del Tribunale veneto ha ricordato che la stessa Corte di Cassazione “ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato. Dall’altra parte l’Amministrazione è tenuta a fornire tutti quegli strumenti, risorse e opportunità – nei quali ricade indubbiamente anche la c.d. “Carta docenti” che garantiscano la formazione in servizio”. Secondo il Tribunale di Rovigo, quindi, “condivide e fa proprie, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.”, la posizione della Corte, per cui “deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolti in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, si sofferma sul fatto che “fare ricorso gratuito con Anief al giudice del lavoro rappresenta a questo punto un atto intelligente per rimediare alla mancata formazione degli insegnanti precari rimarcando anche l’errore grossolano del legislatore della Buona Scuola approvata nel 2015: la dimenticanza della politica, però, non è sfuggita alla giustizia, perché oltre che la Corte di Cassazione, si sono espressi alla medesima maniera anche il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia europea. Continuiamo a dirlo: a chi gestisce il denaro pubblico converrebbe davvero rimediare all’errore provvedendo a cambiare la norma, ma fino a quando questo non si tradurrà in una modifica di legge – conclude il sindacalista – noi continueremo ad andare avanti con i nostri ricorsi gratuiti e vincenti”.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROVIGO: LE CONCLUSIONI
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. XXX/2024 promossa da XXXX XXXX contro il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di € 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il Ministero convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei ai procuratori costituiti, che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in € 369,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 21,50.
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di LA REDAZIONE
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