CIRCOLARE N. 46 DEL 1° APRILE
La Carta europea della disabilità si colloca tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell’Unione europea in materia di disabilità 2010-2020 ed è tesa a contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale della comunità, in coerenza e reciprocità con gli altri Paesi dell’Unione europea.
Modalità di presentazione delle domande
Il cittadino può presentare la domanda per il rilascio della Carta europea della disabilità utilizzando l’apposito servizio online disponibile sul portale dell’Istituto (www.inps.it), accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta d'identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei servizi (CNS).
La procedura per la presentazione della domanda visualizza automaticamente i dati anagrafici presenti negli archivi dell’Istituto e l’indirizzo di residenza del richiedente.
La procedura chiede poi all’interessato di fornire:
una propria fotografia in formato tessera (formato europeo), che sarà successivamente stampata sulla Carta;
l’indirizzo per il recapito della Carta, se diverso da quello di residenza già noto all’INPS;
i verbali cartacei antecedenti al 2010 e i verbali rilasciati dalla Regione Valle d’Aosta e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, attestanti lo stato di invalidità, saranno allegati in copia con contestuale dichiarazione di responsabilità sulla conformità all'originale ai sensi degli articoli 19 e 19-bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
nel caso di stati di invalidità riconosciuti da sentenze o decreti di omologa a seguito di contenzioso giudiziario l’interessato indicherà il Tribunale di riferimento e la data del rilascio del titolo.
Soggetti legittimati alla richiesta della Carta
La Carta verrà rilasciata dall’INPS a tutti i soggetti in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza appartenenti alle categorie individuate nell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013.
Più precisamente, i soggetti legittimati a presentare la domanda sono i seguenti:
invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%;
invalidi civili minorenni;
cittadini con indennità di accompagnamento;
cittadini con certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
ciechi civili;
sordi civili;
invalidi e inabili ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222;
invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;
invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica;
inabili alle mansioni ai sensi della legge 11 aprile 1955, n. 379, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, e inabili ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.
La Carta può essere utilizzata esclusivamente dal titolare per ottenere le agevolazioni previste e non è cedibile a terzi; viene esibita all’erogatore dei servizi e la sua presentazione esonera dall’esibizione di altre certificazioni che attestino l’appartenenza alle categorie sopra indicate.
L’erogatore, attraverso l’utilizzo di un lettore QR code (codice a barre bidimensionale) e la digitazione del codice fiscale fornito dall’interessato, accede al servizio online di verifica messo a disposizione dall’INPS, anche mediante smartphone e tablet.
L’utilizzo della Carta consente all’erogatore, con differenti livelli di sicurezza, i seguenti accessi:
accesso di I Livello, in cui l’erogatore chiede la sola verifica della permanenza dello stato di disabilità;
accesso di II livello, previsto per specifici servizi e prestazioni convenzionate, che richiede l’inserimento dell’identità digitale da parte dell’erogatore.
Validità della carta
La Carta è valida fino alla permanenza della condizione di disabilità previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in commento e, comunque, per non più di dieci anni dal momento del rilascio.
La Carta cessa la sua validità ad ogni effetto di legge nei casi di revoca o in caso di decesso dell'intestatario.
di VALENTINA ZIN
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