Il DECRETO PA è STATO CONVERTITO in LEGGE dal Senato, ecco tutte le NOVITÁ sulla SCUOLA: dalla TRASPARENZA delle GRADUATORIE al RICONOSCIMENTO del SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
- La Redazione
- 8 mag
- Tempo di lettura: 4 min
Il Decreto legge n. 25 del 14 marzo 2025 (cosiddetto decreto PA) è stato definitivamente convertito in legge mediante il voto di fiducia espresso...

Il Decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025 (cosiddetto decreto PA) è stato definitivamente convertito in legge mediante il voto di fiducia espresso dal Senato. Il testo finale, pertanto, non ha subito altre modifiche oltre quello già introdotte in sede di prima lettura alla Camera dei Deputati.
Ecco nel dettaglio i contenuti:
Graduatorie del personale scolastico: nel decreto legislativo 165/2001 dopo il comma 5-ter si inseriscono i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies. Il 5-quinques prevede che le graduatorie del personale scolastico diano evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate con la minimizzazione dei dati personali (art. 3 co.1)
Riconoscimento del servizio civile nazionale: si estende anche al servizio civile nazionale (istituito nel 2001 dalla legge 64/2001 in alternativa al servizio militare obbligatorio) la riserva del 15% dei posti nei concorsi di personale non dirigenziale della pubblica amministrazione, già prevista dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 40/2017 a favore degli operatori volontari del servizio civile universale (art. 4 co. 4)
Insegnanti di religione cattolica: per quanto riguarda gli insegnanti di religione cattolica, le immissioni in ruolo verranno effettuate in misura corrispondente al numero di posti banditi nei concorsi ordinario (30%) e straordinario (70%), nei limiti dei posti liberi e vacanti.
Pieno utilizzo delle graduatorie concorsuali: la disposizione consente il pieno utilizzo delle graduatorie già esistenti per tutti i concorsi conclusi nel 2024 e nel 2025, comprese quelle relative al settore scolastico (art. 4 co. 9)
Edilizia scolastica: viene istituito un fondo di 20 milioni di euro al fine di fare fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica in favore degli enti territoriali (art. 8 bis)
Malattia da Covid: si prevede che i periodi di malattia dovuta al Covid non siano più equiparati a ricovero e siano computabili ai fini del periodo di comporto (art. 12 co. 1)
Possibilità di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro: si prevede che le pubbliche amministrazioni (comprese le scuole) possano risolvere, con un preavviso di 6 mesi, il rapporto di lavoro di coloro che hanno un’età anagrafica ridotta di max due anni rispetto a quella attualmente prevista a condizione che il personale interessato abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione (art. 12 co. 11)
Estensione dell’assicurazione obbligatoria anche al personale scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano: a decorrere dal 1° gennaio 2026, la speciale forma della gestione per conto dello Stato disciplinata dall'articolo 127, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dal decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, oltre che ai dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, si applica altresì ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1-quater del presente articolo (art. 12 co.1 ter)
Composizione del CSPI: viene incrementato il numero dei consiglieri che compongono il CSPI passando da 36 a 39 componenti. I 3 componenti aggiuntivi saranno nominati dal Ministro dell’istruzione su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori. Inoltre si dispone che anche i componenti designati (come quelli eletti) possano fruire dell’esonero dal servizio. Agli oneri derivanti dall’attuazione di questa disposizione, pari a 331.100 euro per l’anno 2025 e a 993.300 euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 12 comma 16-quinquiesdecies)
Assicurazione sanitaria integrativa del personale della scuola: per finanziare l’assicurazione integrativa sanitaria per il personale scolastico è stato disposto uno stanziamento pari a 65 milioni di euro annui per il 2026, 2027, 2028 e 2029. Le risorse utilizzate derivano in massima parte (50 milioni) dalla riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e, in misura minore (15 milioni) dal Fondo di riserva. I criteri e le modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa saranno definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale (art. 14 comma 6).
Personale ATA, servizio figurativo per raggiungere i 24 mesi: riconosciuta la validità del servizio prestato a partire dal 16 aprile 2024 fino alla stipula effettiva dei contratti, ai soli fini della partecipazione ai bandi per la costituzione delle graduatorie provinciali ATA. In precedenza tale riconoscimento era limitato all’anno scolastico 2024/2025 (art. 14 co. 6 septies)
Disponibilità degli edifici scolastici per il Giubileo: si prevede la possibilità che la Struttura commissariale del Giubileo acquisisca la disponibilità di edifici scolastici della regione Lazio, esonerando i dirigenti scolastici da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per eventuali danni agli edifici e al materiale conseguenti all’utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo (art. 15 co.1 e 2)
di VALENTINA TROPEA
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