In vista dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), diversi candidati, pur avendo acquisito i titoli che permettono l’accesso, non potranno presentare la domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, questo perchè non hanno i requisiti generali annunciati dall’Ordinanza ministeriale.
Nella bozza, i requisiti generali, senza i quali non è possibile presentare domanda e inserirsi nelle graduatorie, sono i seguenti:
cittadinanza italiana
età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2022;
godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato ai sensi dell’articolo 2, comma 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
per i cittadini di cui al primo punto, sub. 1,2,e 3, avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.
I candidati che non possono inserirsi nelle graduatorie provinciali per le supplenze, sono coloro che sono:
esclusi dall’elettorato politico attivo;
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
dispensati dal servizio, ai sensi dell’articolo 439 del D.lgs. n. 297/94, per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio (ci si può inserire per altra classe di concorso/tipologia di posto);
dispensati dal servizio per incapacità didattica, ai sensi dell’articolo 512 del D.lgs. n. 297/94 , relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio (ci si può inserire per altra classe di concorso/tipologia di posto);
licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127/1, lettera d), del DPR n. 3/1957, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31.12.2012, n. 235.
di CLAUDIO CASTAGNA
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