UIL: "Le operazioni potrebbero partire nel prossimo mese di aprile. Le funzioni per la presentazione delle istanze saranno aperte a partire..."
Le operazioni potrebbero partire nel prossimo mese di aprile. Le funzioni per la presentazione delle istanze saranno aperte a partire dalle ore 12.00 dalla pubblicazione della ordinanza ministeriale e fino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze (da confermare). Sarà possibile inserirsi ex novo, aggiornare il proprio punteggio; cambiare provincia. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza. Non deve accedere all’istanza chi è già inserito nelle GPS del biennio 2022/23- 2023/24 e non ha nulla da aggiornare e non vuole neanche cambiare provincia. In questo caso si verrà automaticamente confermati nella provincia di precedente inclusione con il punteggio a suo tempo convalidato.
REQUISITI DI ACCESSO PER I NUOVI INSERIMENTI
DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA
Seconda fascia: potranno inserirsi anche coloro che sono iscritti al terzo anno o successivi del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e hanno conseguito almeno 150 CFU.
Per la prima fascia resta valido il possesso dell’abilitazione (Scienze della Formazione Primaria o diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 2001/2002).
DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
Seconda fascia: per i nuovi inserimenti non è più richiesto il requisito dei 24 CFU/CFA oltre il titolo di accesso valido per insegnare la specifica classe di concorso.
Per le classi di concorso dei laureati l’accesso è quindi consentito con il possesso della sola laurea che contiene tutti gli esami/crediti previsti per l’insegnamento della classe di concorso di interesse. Per cui:
Per le lauree conseguite entro il 22 febbraio 2016: il controllo del proprio titolo di studio avviene ai sensi del DM 39/98 e del DM 22/05;
Per le lauree conseguite dal 23 febbraio 2016 al 10 febbraio 2024: la normativa di riferimento è il DPR 19/2016 e il dm 259/2017;
Per le lauree conseguite dall’11 febbraio 2024: la normativa è contenuta nel DECRETO 22 dicembre 2023 - Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Il decreto è in vigore dall’11 febbraio 2024.
DISCIPLINE STEM: è in vigore dal 16 gennaio 2024 il DM 20 novembre 2023 (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2024) che ha integrato i requisiti di accesso alle classi di concorso A26 e A28. Attenzione: il provvedimento non è retroattivo, per cui fino alla data di entrata in vigore della modifica, restano validi i titoli di accesso ai sensi DM 39/98 e del DM 22/05 (se conseguiti entro il 22 febbraio 2016) oppure ai sensi del DPR 19/2016 e DM 259/2017 (se conseguiti entro il 15 gennaio 2024).
DOCENTI ITP: l’accesso alla seconda fascia è consentito con il solo diploma. DOCENTI SOSTEGNO: potranno inserirsi in seconda fascia soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro il termine di presentazione della domanda, abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado.
Per “annualità” si intende un servizio, per a.s., di almeno 180 gg. anche non continuativi oppure svolto ininterrottamente da almeno il 1° febbraio fino agli scrutini compresi.
Prima fascia: resta valido il possesso dell’abilitazione o della specializzazione nel caso dei posti di sostegno. Inserimenti con riserva: Gli specializzandi nel sostegno potranno iscriversi nella prima fascia con riserva: il titolo andrà conseguito entro il 30 giugno 2024 e la riserva andrà sciolta entro luglio. Qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, l’aspirante è inserito nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Iscritti negli elenchi aggiuntivi (I fascia GPS): dovranno presentare domanda per l’inserimento a pieno titolo.
ORE DI PROGRAMMAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
I posti comuni, di sostegno e di educazione motoria della scuola primaria – nonché i corrispondenti spezzoni orari e i posti part-time sono integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato, entro il limite orario massimo previsto dal CCNL, con l’integrazione di un’ora di programmazione fino a 11 ore di insegnamento e due ore fino a 22. Non è comunque possibile eccedere complessivamente il numero massimo di due ore di programmazione.
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Sono valutabili solo i titoli e servizi conseguiti successivamente al 31 maggio 2022 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2022/2023- 2023/2024 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 31 maggio 2022. Non è quindi contemplata la possibilità di inserire il servizio che si svolgerà successivamente alla chiusura della procedura come reso possibile nel 2022. Per cui, non sarà consentito dichiarare la data di fine contratto della supplenza in corso qualora sia successiva al termine della presentazione della domanda, al fine di acquisire il maggiore punteggio possibile nell’a.s. 2023/24. Oppure, nel caso di inserimento nella seconda fascia del sostegno, non sarà possibile inserirsi con riserva e far valere la terza annualità in corso: a molti sarà così preclusa la possibilità di raggiungere i 180 gg. nell’a.s. in corso oppure dichiarare il servizio dal 1 febbraio fino al termine degli scrutini.
L’INTERPELLO SOSTITUISCE LE MAD
La “messa a disposizione” sarà sostituita dall’interpello una volta esaurite le graduatorie di istituto. È prevista da parte delle scuole la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di specifici avvisi prioritariamente per docenti provvisti di abilitazione e, per i posti di sostegno, di specializzazione. In subordine provvisti del titolo di studio. Non partecipa alla procedura di interpello chi ha già ricevuto un contratto a tempo determinato nella provincia di inserimento. Solo per i posti di sostegno possono partecipare coloro che pur essendo presenti nelle GPS non hanno stipulato un contratto a tempo determinato nella propria provincia. Per cui, l’interpello sarà comunque vietato a chi è inserito nelle GPS per i posti comuni (anche in assenza di un contratto a tempo determinato).
PERSONALE DI RUOLO E SUPPLENZA
A partire dall’a.s. 2024/25, i docenti di ruolo potranno produrre domanda di supplenza per altro grado, classe di concorso o tipologia di posto solo per l’orario intero. Con l’entrata in vigore del nuovo CCNL 2019/21 è, infatti, preclusa loro la possibilità di indicare nella domanda gli spezzoni orari.
di ISABELLA CASTAGNA
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