I giudizi sintetici, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curricolo, ivi compreso l’insegnamento dell’educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono...
L'Ordinanza che disciplina le modalità della valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria e le modalità della valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado sembra essere pronta.
Finalità della valutazione degli apprendimenti della scuola primaria
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria concorre, insieme alla valutazione del processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto.
Modalità di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria
A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
I giudizi sintetici, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curricolo, ivi compreso l’insegnamento dell’educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono, in ordine decrescente:
a) ottimo
b) distinto
c) buono
d) discreto
e) sufficiente
f) non sufficiente
Al fine di garantire efficacia comunicativa, trasparenza e tempestività della valutazione del percorso scolastico, le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente attraverso l’uso del registro elettronico, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie.
La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.
La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado
A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025 la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 5 del decreto valutazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all’intero anno scolastico.
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.
Si ricordi, inoltre, che in via transitoria, per l’anno scolastico 2024/2025, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare i criteri di valutazione, i registri elettronici e i documenti di valutazione per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, nonché per fornire opportuna informazione alle famiglie degli alunni, le disposizioni della presente ordinanza si applicano a partire dall’ultimo periodo in cui è suddiviso l’anno scolastico, in base a quanto stabilito dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 74, comma 4, decreto leg.vo 16.4.1994, n. 297.
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di VALENTINA TROPEA
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