
Per l'esame di Stato del corrente anno scolastico , il requisito delle ore di svolgimento del PCTO non verrà calcolato ai fini dell’ammissione all’esame come era previsto dall’art.13, comma 2, lettera c) del d.lgs.62/2017
Nel comma 11 dell’art.5, dedicato alle milleproroghe in materia di istruzione e merito, si legge: “Ai fini dell’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13, comma 2, lettera c) e 14, comma 3, ultimo periodo in relazione alle attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è prorogata all’anno scolastico 2022/2023. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
possono costituire comunque parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017″.
Se tale norma dovesse essere confermata nel testo definitivo il PCTO non sarà requisito per l’Ammissione all’esame, anche se resterà ad ogni modo una parte integrante della prova orale.
di VALENTINA ZIN
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