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Docenti: la formazione è obbligatoria, permanente e strutturale. ANIEF: "È diritto-dovere di ogni prof aggiornarsi, anche dei precari, a Latina il giudice condanna il Ministero a pagare 1.500 euro"

Nella sentenza, il giudice ha ricordato che “l’assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo si rileva, dunque, una scelta legislativa illegittima in quanto...


“Il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per l’equiparazione della parte ricorrente ai docenti di ruolo, essendo stata documentalmente asseverata la prestazione del servizio presso l’amministrazione per gli anni scolastici rivendicati in ricorso in forza di incarichi annuali, ovvero fino al termine delle attività didattiche, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio”: a scriverlo è stato, la scorsa settimana, il Tribunale del lavoro di Latina nell’accogliere un ricorso prodotto dai legali Anief in difesa di una insegnante che per tre anni – tra il 2020 e il 2024 – ha svolto delle supplenze annuali senza vedersi assegnare neanche uno dei 500 euro annui invece assegnati ai colleghi insegnanti di ruolo: alla docente, quindi, sono stati assegnati dal giudice i 1.500 euro, negati in modo illegittimo, “oltre accessori”.

Nella sentenza, il giudice ha ricordato che “l’assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo si rileva, dunque, una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost".

In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.


Inoltre, la Corte di Giustizia Europea “ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall’art. 282 del d.lgs. n. 297/1994 nonché dall’art. 63 e dall’art. 1 della l. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, il comma 1 del predetto art. 282 stabilisce che “l’aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica””.

 

“A dirimere ogni eventuale residuo dubbio ermeneutico – scrive ancora il giudice del tribunale di Latina -, è intervenuta la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., pronuncia (cui questo Tribunale ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c.) che ha chiarito che “la destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all’ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato”.

“In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l’avere il legislatore riferito quel beneficio all’ “anno scolastico” non consente di escludere da un’identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l’ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “ancora una volta sulla questione della Carta del docente diventa decisiva la posizione della Corte di Giustizia Europea. Come pure fondamentale risulta il parere favorevole ai precari della Corte di Cassazione. Stando così le cose, il giudice del lavoro ha il pieno diritto di esaminare un ricorso per la mancata assegnazione della card dell’aggiornamento ai precari andando a verificarne la sussistenza: ciò detto, non potrà in alcun modo non tenere conto dei pareri della Corte Ue e della Suprema Corte italiana. Presentaree ricorso gratuito con Anief, facendo attenzione a non superare cinque anni dalla stipula del contratto a tempo determinato, permette allora di recuperare fino a 3.500 euro più interessi e di inviare un messaggio al legislatore e all’amministrazione scolastica: i precari non sono figli di uno dio minore”.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI LATINA

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:

- accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 della Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015;

- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio economico tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di € 1.500,00, oltre accessori come in parte motiva;

- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 657,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art 93 c.p.c.

Latina, 09/04/2025

Il Giudice del lavoro


di VALENTINA TROPEA



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