Un aspetto sul quale vogliamo soffermarci è quello relativo alle ferie spettanti ai docenti di ruolo ed ai supplenti...
Un aspetto sul quale vogliamo soffermarci è quello relativo alle ferie spettanti ai docenti di ruolo ed ai supplenti.
Per poter comprendere fino in fondo tale questione occorre partire dalla normativa di riferimento: più nello specifico tale normativa si compone dell'articolo 13 del CCNL 2006/2009 e dell'articolo35 del CCNL 2019/2021.
FERIE PER I DOCENTI DI RUOLO
L'art.13, comma 1, del CCNL dispone espressamente che:
"Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità".
La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 per il personale con un’anzianità di servizio superiore a 3 anni;
La durata delle ferie è di 30 giorni per anno scolastico se l’anzianità di servizio non è superiore ad anni 3;
4 giornate di riposo (da aggiungere ai giorni di ferie da fruire obbligatoriamente entro il 31 agosto)
Per “anzianità di servizio” si intende il servizio a qualunque titolo prestato (es. per il personale di ruolo va conteggiato nei tre anni anche l’eventuale servizio prestato come supplente).
MATURAZIONE DELLE FERIE
Il periodo di ferie non è riducibile per la fruizione di permessi e congedi retribuiti (es. 3 gg. al mese L. 104/92), assenze per malattia interamente o parzialmente retribuita, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.
Ad esempio:
permessi per motivi personali o familiari (e altri permessi retribuiti);
malattia ordinaria comprese le assenze per infortunio sul lavoro o per causa di servizio;
periodi di malattia retribuiti al 90% o al 50%;
i congedi parentali retribuiti al 30%.
Riducono, invece, il numero complessivo delle ferie spettanti le seguenti tipologie di assenze:
permessi non retribuiti (es. gli 8 giorni di permesso per concorsi o esami per il personale a tempo determinato);
aspettativa non retribuita per motivi personali e di famiglia o altra tipologia di aspettativa non retribuita;
congedo biennale per assistenza al familiare disabile (la norma prevede che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto).
La settimana corta ed il giorno libero non hanno alcuna incidenza sulla maturazione delle ferie.
INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLE FERIE
Il dipendente può interrompere il periodo di ferie:
In caso di malattia che determini una prognosi di almeno 4 giorni;
In caso di ricovero ospedaliero (anche di un solo giorno);
se la malattia del proprio figlio (fino agli 8 anni di età) dia luogo a ricovero ospedaliero.
Il dirigente può interrompere o sospendere le ferie del dipendente solo per oggettivi e prevalenti motivi di servizio naturalmente da enunciare nel provvedimento di interruzione o sospensione e correlati al rapporto di lavoro in atto. In questi casi il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
È POSSIBILE RIMANDARE LE FERIE?
A tal fine l’articolo 13 comma 10 del CCNL Scuola prevede che:
"in casi particolari di esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”.
FERIE PER DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Le ferie del personale a tempo determinato sono disciplinate dall'articolo 35, comma 2, del CCNL 2019/2021
Tale norma stabilisce che:
"Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico".
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