"La Carta del docente va anche ai precari, perché “il lavoratore a tempo determinato può ritenersi effettivamente comparabile al docente..."

La Carta del docente va anche ai precari, perché “il lavoratore a tempo determinato può ritenersi effettivamente comparabile al docente di ruolo destinatario per legge della carta docente qualora sia stato assunto a termine nell’anno scolastico a cui si riferisce il beneficio richiesto per un periodo sufficientemente lungo da garantire quella stabilità di rapporto che porti a presumere che della spesa in formazione
fatta in favore del docente il Ministero possa trarre un vantaggio”: lo scrive il Tribunale di Padova, sezione Lavoro, nell’esaminare la richiesta formulata dai legali del sindacato Anief in difesa del diritto di un insegnante che svolto supplenze annuali nel 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e che con la pubblicazione della sentenza, lo scorso 18 dicembre, ha ottenuto “complessivi euro 1.500,00 (ossia 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato)”. Tra le varie motivazioni che hanno portato al parere favorevole del giudice di Padova, figura la sentenza della Corte Giustizia
europea del 2022, la quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”. Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, ricorda che “l’orientamento della Corte di Giustizia Europea diventa
ancora una volta decisivo su una questione che riguarda da vicino i diritti del lavoratori precari della scuola. Tutti coloro, con supplenza di almeno 150 giorni per anno scolastico, che vogliono evitare di continuare ad essere discriminati o vogliono recuperare fino a 3.500 euro per le somme non assegnate nell’anno in corso e i precedenti cinque, hanno ancora la possibilità di presentare ricorso gratuito attraverso i nostri legali, così da chiedere spiegazioni al giudice di competenza per la mancata assegnazione della card da 500 euro l’anno. Sono in particolare interessati al ricorso - conclude il presidente nazionale Anief - insegnanti precari o ex supplenti, anche educatori, che hanno svolto tra uno e sei annualità come docenti precari”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PADOVA
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed
eccezione disattesa,
- accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 L. n.
107/2015 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23;
- condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi
degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime
modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per
ciascun anno scolastico suindicati, con accredito sulla detta Carta della somma
pari a complessivi euro 1.500,00 (ossia 500,00 per ogni anno di servizio a tempo
determinato);
- condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite,
liquidate in € 1.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa,
maggiorato del 30% ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal
D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018 con distrazione a favore del procuratore
dichiaratisi antistatario.
di LA REDAZIONE