L’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 introduce una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022
L’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio) introduce una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia. La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio. Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio. Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica. È possibile pagare gli importi:
in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).
Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato, entro il 31 gennaio 2023, l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:
CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
CNPR - Cassa Ragionieri
ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani
di CLAUDIO CASTAGNA
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