Ormai il governo è sicuro sull’obbligo del vaccino somministrato ai docenti e al personale Ata, in modo tale da garantire una sicurezza maggiore per l’imminente riapertura delle scuole. In molti si chiedono che cosa potrebbe accadere se un lavoratore non è d’accordo e quindi si rifiuta a ricevere la dose vaccinale, in merito il giuslavorista Pietro Ichino disse: “Se la vaccinazione è disponibile, l’amministrazione scolastica può esigere la vaccinazione come misura di sicurezza, nell’interesse dei colleghi insegnanti e degli studenti. L’insegnante che rifiuti di adempiere questa disposizione, se impartita da chi ne ha il potere/dovere, può concordare la sospensione dall’insegnamento (senza stipendio) fino alla fine della pandemia; altrimenti può essere licenziato”. - aggiunge: “l’art. 2087 c.c. si applica anche nel settore pubblico, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 2, comma 2 del Testo Unico del pubblico impiego, contenuto nel d.lgs. n. 161/2001“.
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