L’esame di maturità 2022 è alle porte e in molti si chiedono: “cosa succede se prendo il Covid?” Una domanda che riguarda un pò tutti i candidati visto l’alto rischio dovuto all’allentamento delle restrizioni imposte dall’ultimo DPCM. Ma il Governo ha messo in conto questa eventualità nell’ordinanza sulla maturità 2022.
Infatti, all’articolo 26 del documento ci sono tutte le delucidazioni per le varie tipologie di assenza all’esame con la possibilità di accedere alle prove suppletive:
Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, anche in relazione alla situazione pandemica, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva; per l’invio e la predisposizione dei testi della prima prova scritta si seguono le modalità di cui ai precedenti articoli.
Ai fini di cui sopra, i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per gli istituti nei quali la seconda prova si svolge in più giorni, il termine è fissato nel giorno successivo a quello d’inizio della prova stessa.
Date delle prove suppletive maturità 2022
La prima prova suppletiva è stata fissata per il 6 luglio 2022, mentre la seconda prova è stata fissata per il giorno successivo, 7 luglio 2022.
Il Governo ha previsto anche sessioni straordinarie legate a casi eccezionali, come l’impossibilità di sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio, anche in videoconferenza, entro i termini previsti del calendario deliberato dalla commissione, sempre mediante domanda da parte dei candidati di “sostenere le prove in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza”.
di CARLO VARALLO
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