Il decreto del 17 ottobre 2017, n. 206 regolamenta le visite fiscali per i dipendenti della pubblica amministrazione, tra questi anche il personale scolastico.
La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo
a disposizione dall'INPS.
L'INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all'assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.
La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell'INPS.
Fasce orarie di reperibilità
In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari:
Mattina: dalle 9 alle 13
Pomeriggio: dalle 15 alle 18.
L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Esclusioni dall'obbligo di reperibilità
Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
patologie gravi che richiedano terapie salvavita;
causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
di CLAUDIO CASTAGNA
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