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SCUOLA. ASSENZA PER VISITA. NECESSARIO PRESENTARE ATTESTAZIONE MEDICA?


Già dal lontano 6 maggio 2015 il MIUR ha trasmesso la nota prot. n. 7457 con la quale, in applicazione della sentenza del TAR che ha annullato la circolare n. 2 della F.P., comunica ai propri Uffici centrali e periferici, che le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, debbono essere ricondotte esclusivamente alle disposizione dettate dal D.lvo 165/2001, art. 55 septies comma 5 ter "assenze per malattia" che si riporta di seguito:

“Il comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001 (come modificato dal DL 101 convertito in legge 125/2013 ) prevede: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici IL PERMESSO È GIUSTIFICATO mediante la presentazione di attestazione, ANCHE IN ORDINE ALL'ORARIO, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA.


La nota è indirizzata agli Uffici Centrali e periferici del MIUR, afferma un principio riguardante tutti lavoratori dipendenti della PA compresi i lavoratori della scuola.

Ricordiamo che il TAR, ha sottolineato che la materia delle assenze per visite specialistiche debba essere disciplinata da atti contrattuali. Si ricorda che attualmente è aperta una trattativa all'ARAN per la definizione di un accordo quadro in materia.

Pertanto nelle more della rivisitazione della disciplina, le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici debbono essere ricondotte esclusivamente alle disposizione dettate dal D.lvo 165/2001, art. 55 septies comma 5 ter "assenze per malattia".


Qualora quindi il dipendente intenda imputare l’assenza a malattia sarà sufficiente che la segreteria acquisisca la semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orario coincidente con quello di lavoro).


di VALENTINA ZIN


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it



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