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Docenti di sostegno precari, il ddl Semplificazioni dà la possibilità alle famiglie di confermare il docente, Anief: "decisione insensata in linea col disastro degli ultimi"

"Personale scolastico e il sindacato sono in rivolta: perché in questo modo si viola il merito. Monta la protesta dei prossimi 30 mila nuovi docenti che conseguiranno la specializzazione d'estate dopo aver superato il numero programmato e dei 10 mila già specializzati "...




Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara dichiara in una nota ufficiale, indirizzata alle associazioni dell'Osservatorio, di avere mantenuto la promessa di garantire gli stessi insegnanti di sostegno a tempo determinato e riceve pure i primi plausi dalle associazioni delle famiglie: però la proposta di modifica del decreto legislativo n. 66/2017, dopo essere stata approvata dal Governo, se diventerà legge continuerà a precarizzare in nome di una continuità didattica da conquistare solo a parole. È per questo che il personale scolastico e il sindacato sono in rivolta: perché in questo modo si viola il merito. Intanto monta la protesta dei prossimi 30 mila nuovi docenti che conseguiranno la specializzazione d'estate dopo aver superato il numero programmato e dei 10 mila già specializzati all'estero in attesa da anni della valutazione del titolo: rischiano seriamente di rimanere al palo.

Nel frattempo, l’organizzazione sindacale autonoma Anief attende la pubblicazione Gazzetta ufficiale del testo per scrivere, dopo quello del 2018, un nuovo memorandum sulla violazione della Carta sociale europea da parte dello Stato italiano che ha raddoppiato il numero di iscrizioni con disabilità, ma anche portato a quasi 100mila il numero dei posti in deroga e le relative supplenze, impedendo anche la specializzazione di migliaia di supplenti. Successivamente il sindacato avvierà ricorsi per la palese incostituzionalità della norma.


Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “non è certo precarizzando il rapporto di lavoro che si ottiene la continuità didattica e il diritto allo studio di quasi 340 mila alunni con disabilità iscritti nelle nostre scuole. Quello che occorre fare è immettere in ruolo i supplenti e specializzarli, le alternative sono delle proposte infelici che faranno solo incrementare la supplentite nella categoria. È emblematico quanto accaduto ai docenti di sostegno in prima fascia GPS che da quest’anno non verranno assorbiti in ruolo, malgrado l’emendamento ad hoc che il nostro sindacato autonomo aveva chiesto per la proroga per le assunzioni a tempo indeterminato di Gps, ex art 59 anche per l’anno scolastico 2024/2025 pure su materia”.

Senza modifiche del Parlamento, Anief annuncia che impugnerà i provvedimenti attuativi fino ad arrivare alla Corte Costituzionale, per la sua evidente incostituzionalità, oltre ad aggiornare le istituzioni europee su una situazione complessiva sul sostegno agli alunni disabili che sta peggiorando di giorno in giorno.


Qui di seguito, riportiamo l’ultima bozza dell'articolato in attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta ufficiale:

ART. 16

(Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno)

1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.

3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì alle seguenti categorie di personale docente:

docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della medesima legge;

docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.».

2. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.



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