Lo prevede il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105
A poter usufruire del congedo parentale per assistere un soggetto con disabilità anche il convivente di fatto (art.1, comma 36 della legge 20 maggio 2016, n° 769). Per “conviventi di fatto” si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e che non sono vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
A prevederlo il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che, oltre ad aver apportato modifiche al Testo Unico sulla maternità e partenità, ha introdotto anche novità in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
A partire da domani, 13 agosto, le nuove norme entreranno in vigore. La nuova norma prevede anche che il convivente di fatto può usufruire del congedo anche se la convivenza sia stata instaurata dopo la richiesta di congedo.
di ISABELLA CASTAGNA
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