"Ancora una sentenza esemplare a favore di un insegnante supplente che chiede di avere ogni anno scolastico la Carta del docente: a decretarla, una decina di..."
Ancora una sentenza esemplare a favore di un insegnante supplente che chiede di avere ogni anno scolastico la Carta del docente: a decretarla, una decina di giorni fa, è stato il Tribunale di Messina che ha assegnato a un docente precario di scuola primaria ben 3.000 euro più interessi, dopo avere svolto sei supplenze annuali tra il 2018 e il 2024 senza ricevere alcun sostegno economico per il suo aggiornamento professionale.
Esaminata la giurisprudenza, le sentenze pregresse e le richieste dei legali Anief, difensori del maestro, il giudice è giunto alla conclusione che “il ricorrente ha svolto attività di docenza continuativa e non saltuaria fino al termine delle attività didattiche per anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022, 2022-2023, 2023-2024. Egli ha dunque diritto al riconoscimento in proprio favore della c.d. “carta docente” per le relative annualità”.
Per motivare la decisione, il giudice del lavoro ha citato nella sentenza il Consiglio di Stato, per il quale “tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ha diritto a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento professionale ed ha diritto a strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, rientrando tra tali strumenti anche la Carta del docente, sono destinatari di quest’ultima anche i docenti a tempo determinato”.
Come è stato ricordato che sempre “il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, ha evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Tribunale siciliano ha quindi ricordato che di recente la Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., n. 29961 del 27.10.2023” è stata “chiamata a pronunciarsi sulla questione (sul dedotto rinvio pregiudiziale del Tribunale di
Taranto)” arrivando a stilare una serie di “principi di diritto”, in cima ai quali risulta che “la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6”.
Infine, ancora nella sentenza del tribunale di Messina è stato ricordato che “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con ordinanza del 18.05.2022, nella causa C-450/21, ha dichiarato la norma che preclude l’accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato incompatibile con l’ordinamento europeo, disponendo che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ribadisce che “sulla assegnazione della Carta del docente ai precari sarà molto difficile sovvertire i pareri favorevoli, tutti fortemente motivati, espressi dalla Suprema Corte di Cassazione lo scorso autunno, e l’anno precedente dal Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia europea. Si tratta di posizioni che confluiscono sullo stesso concetto: se non si assegna al supplente la card annuale da 500 euro lo si costringe all’auto-formazione producendo in questo modo una chiara discriminazione. Per recuperare la Carta annuale da 500 euro per l’aggiornamento professionale è sempre possibile presentare ricorso gratuito con Anief e quindi a chiedere spiegazioni al giudice del lavoro facendo attenzione a non fare cadere in prescrizione le supplenze svolte oltre gli ultimi sei anni”.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA: LE CONCLUSIONI
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara il diritto di XXXX XXXXX a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all’art. 1, c. 121, legge n.
107/2015 per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-
2024, e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro
pro tempore, a costituire detta Carta in favore di parte ricorrente, con accredito sulla medesima delle
somme spettanti per gli anni scolastici indicati per l’importo complessivo di euro 3.000,00 annui,
oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del
diritto al soddisfo;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, alla
rifusione delle spese giudiziali in favore di XXXXXX XXXX, che liquida - già ridotte - in euro
1.029,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali con distrazione
ex art. 93 c.p.c.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
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di LA REDAZIONE
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