"Sulla Carta del docente da assegnare anche i precari c’è un evidente contrasto tra “il diritto interno (art.1 comma 121 L. 107 cit.), nella parte in cui esclude il diritto al riconoscimento della carta docente per gli insegnanti con..."
Sulla Carta del docente da assegnare anche i precari c’è un evidente contrasto tra “il diritto interno (art.1 comma 121 L. 107 cit.), nella parte in cui esclude il diritto al riconoscimento della carta docente per gli insegnanti con incarico annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche”, la norma che ha introdotto la formazione del personale insegnante con modalità obbligatoria e permanente, rispetto alla “clausola 4 accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999\70, che garantisce il principio di parità di trattamento del lavoratore a tempo determinato”: a scriverlo è stata “la Suprema Corte” di Cassazione lo scorso 27 ottobre con la sentenza 4090/23: l’alto giudizio si aggiunge a quello della Corte di Giustizia europea, con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, e a quello emesso dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022. A ribadirlo sono ormai tutti i tribunali d’Italia, praticamente tutti i giorni feriali.
Così ha fatto anche, lo scorso 8 marzo, il giudice del lavoro del tribunale di Roma, che ha considerato favorevolmente il ricorso dei legali Anief, in difesa di un insegnante, oggi di ruolo, che nell’anno scolastico 2021/22 aveva svolto una supplenza annuale senza vedersi accreditare i 500 euro della Carta del docente, invece dati ai colleghi di ruolo: nella sentenza, si legge, gli viene quini assegnato “il beneficio economico tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura complessiva di E.500,00, oltre interessi legali”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che i giudici non possono eludere, nelle sentenze presentate dai precari o ex precari, le indicazioni della direttiva 1999/70 che chiede ai Paesi membri dell’Unione europea di non attuare alcuna discriminazione: ecco perché consigliamo ai tanti che ancora non hanno deciso di scrollarsi di dosso le incertezze e presentare ricorso facendosi difendere dai legali Anief per recuperare la Carta del docente. Ancora di più perché vi sono altissime possibilità di riuscita e, una volta ottenuto il via libera del giudice del lavoro, c’è anche la soddisfazione di avere fatto prevalere la giustizia. Occhio però ai tempi: dopo cinque anni scatta la prescrizione e si perde ogni diritto”, conclude Pacifico.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI ROMA
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l’effetto, accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015 per l’a.s. 2021\2022 e per, l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alla\al ricorrente il beneficio economico tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura complessiva di E.500,00, oltre interessi legali; condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate nella somma di E.250,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Si comunichi
Il Giudice
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