Carta docente, “C’è necessità di rimuovere la discriminazione subita dagli insegnanti”: il tribunale di Roma dà seguito al parere della Cassazione, 1.000 euro al docente che ha fatto ricorso con Anief
- La Redazione
- 29 apr
- Tempo di lettura: 4 min
"La conseguenza è che “c’è necessità di rimuovere la discriminazione subita dall’assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto... "

Quando si analizza la questione della Carta del docente da dare anche ai precari occorre verificare “ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l’avere il legislatore riferito quel beneficio all’ “anno scolastico” non consente di escludere da un’identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l’ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
A scriverlo, quattro giorni fa, è stato il tribunale del lavoro di Roma, che ha ripreso la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., spiegando di condividerne “le motivazioni ex art. 118 disp. att. c.p.c.”. La posizione del tribunale romano è stata presa a seguito del ricorso presentato dai legali Anief in difesa di un insegnante a cui è stata negata “la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2023/24” durante i quali aveva svolto delle supplenze annuali: il giudice del lavoro ha dunque dato ragione agli avvocati e fatto avere al docente i 1.000 euro inizialmente negati.
La sentenza della Suprema Corte, ha scritto il tribunale di Roma, risulta poi importante perché “ha poi tracciato le linee delle cd “ragioni oggettive” che giustificherebbero nel caso di specie la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e precari”. Inoltre, riporta ancora la sentenza di Roma riprendendo la Cassazione, “sul concetto della cd. “didattica annua” e, quindi, in relazione al profilo meramente temporale, la Corte con la sentenza in rassegna ha ritenuto che l’annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell’attribuzione della carta elettronica fosse soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo”.
La conseguenza è che “c’è necessità di rimuovere la discriminazione subita dall’assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. Come pure non è motivo di esclusione l’assegnazione di meno ore settimanali d’insegnamento: “Quanto poi al regime orario, la Suprema Corte ha rilevato che la limitazione di talune supplenze ad uno spezzone orario, ma sempre su base settimanale, non sia di ostacolo al riconoscimento del beneficio, tenuto conto che la prestazione di un docente in part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) “si tara” pur sempre sull’intero anno scolastico e, dunque, ben può rientrare nel concetto di didattica "annua". Del resto, il minor numero di ore che il docente è chiamato a svolgere non si accompagna necessariamente ad una minore o diversa esigenza di autoformazione e/o aggiornamento”.
“Ne consegue – conclude il tribunale di Roma - che, alla luce del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023), al quale come premesso questo Ufficio ritiene di aderire, va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria e per l’effetto va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015 con condanna del Ministero convenuto all’attribuzione del relativo vantaggio economico”.
“Ancora una volta sulla card del docente per l’aggiornamento vale come oro colato la sentenza della Suprema Corte di Cassazione dell’ottobre 2023 – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – che allarga tale supporto, utile alla formazione obbligatoria, anche il personale precario. E pure quello con orario settimanale non completo. Ne consegue che la Carta del docente da 500 euro ad anno scolastico va data anche nei casi in cui le supplenze siano temporanee. Ecco perché consigliamo di presentare ricorso gratuito con Anief, con la possibilità di ricevere fino a 3.500 euro, facendo però attenzione a non superare cinque anni dalla sottoscrizione della nomina”.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l’effetto accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2020/21 e 2023/24della Carta elettronica del docente ex art. 1 comma 121 della legge 107/2015;
2) Condanna il Ministero dell’Istruzione ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico di importo nominale pari ad € 500.00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;
3) Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore del procuratore antistatario delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di
€ 400,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
di LA REDAZIONE
Decreto scuola 2025/26, Gilda: "Ritorno al doppio canale di reclutamento con aumento della percentuale di assunzioni stabili e valorizzazione delle professionalità già formate"
Docenti e ATA BUONI PASTO da 13 euro al giorno: ANIEF rilancia la proposta in Senato chiedendo uno specifico emendamento al decreto legge Scuola per rimetterlo alla contrattazione integrativa
Percorsi abilitanti 2024/2025: ecco il TERZO DECRETO MUR che autorizza ulteriori 4.096 posti. Frequenza contestuale del TFA sostegno IX ciclo e corsi abilitanti quando possibile? Facciamo chiarezza