"Anche gli educatori hanno pieno diritto ad accedere alla Carta del docente, semplicemente perché il ruolo professionale è assimilabile per..."
Anche gli educatori hanno pieno diritto ad accedere alla Carta del docente, semplicemente perché il ruolo professionale è assimilabile per contratto e a tutti gli effetti a quello degli insegnanti: a ribadirlo è stato il giudice del lavoro di Treviso nell’esaminare un ricorso, prodotto dai legali Anief, in difesa di “un educatore assunto a tempo determinato” che per due anni scolastici, il 2020-21 e il 2023-24, non aveva ricevuto la card annuale da 500 euro per l’aggiornamento e la formazione continua, al quale è stata assegnata la quota dei 1.000 euro di cui aveva diritto anche “con rivalutazione monetaria”.
Secondo il tribunale veneto l’educatore precario ha accesso alla card perché “sebbene la normativa di settore utilizzi il termine “docente”, si deve ammettere che anche gli educatori possano beneficiare delle stesse disposizioni, come recentemente ammesso anche dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. lav., ord. 12.04.2024, n. 9984; Cass. Civ. sez. lav. 31.10.2022, n. 32104). L’art. 395 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (Testo Unico Pubblica Istruzione), infatti, definisce la “funzione docente” come “esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”. Pertanto, sia gli insegnanti sia coloro che svolgono ruoli educativi esplicano la medesima funzione” e quindi accedono alla Carte dal docente.
Inoltre, il giudice del lavoro ha ricordato che “l’assimilabilità degli educatori ai docenti è confermata anche dalla contrattazione collettiva. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Scuola 2016-2018 include il personale educativo nella “area professionale dei docenti”, come stabilito dall’articolo 25. Questo comprende infatti insegnanti di diverse scuole e istituzioni educative, come scuole primarie e secondarie, nonché il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”. Nella sentenza viene ribadito che occorre “ammettere che anche gli educatori “possano beneficiare delle stesse disposizioni, come recentemente ammesso anche dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. lav., ord. 12.04.2024, n. 9984; Cass. Civ. sez. lav. 31.10.2022, n. 32104). L’art. 395 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (Testo Unico Pubblica Istruzione)”. Infine, la sentenza ha sottolineato che “l’assimilabilità degli educatori ai docenti è confermata anche dalla contrattazione collettiva”, in particolare dal “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Scuola 2016-2018 include il personale educativo nella “area professionale dei docenti””.
Per quanto riguarda l’accesso di tutti i precari alla Carta del docente, giudice del Tribunale di Rovigo ha ricordato che “il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l’obbligo formativo grava anche sui docenti precari. Ha quindi rammentato che sulla vicenda è intervenuta pure la Corte di giustizia dell’Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
Sulla “giurisprudenza di legittimità”, lo stesso giudice del tribunale veneto ha ricordato che “la Suprema Corte” di Cassazione “(sentenza n. XXXX pubblicata il 27.10.2023) ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato”. Sempre nella sentenza del Tribunale veneto è stato ricordato che la Cassazione si è espressa sulla questione nei seguenti termini: “In altre parole, l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “non è la prima volta che i tribunali, in particolare quello di Rovigo, si esprimono in questi termini sulla equiparazione effettiva degli educatori al ruolo dei docenti della scuola primaria. Le cose, in effetti, stanno così e quindi la discriminazione attuata dal legislatore della L. 107/15 vale anche per gli educatori precari. I tribunali, pertanto, non possono fare altro che confermare questo orientamento. Di conseguenza, gli educatori delle nostre scuole non possono che seguire quanto espresso dal Consiglio di Stato, dalla Corte di Giustizia Europea e di recente dalla Cassazione sul diritto-dovere sacrosanto dei supplenti a formarsi e a utilizzare il supporto statale per questo scopo. Certamente – conclude Pacifico – per arrivare al risarcimento occorre presentare ricorso gratuito attraverso i legali Anief”.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROVIGO: LE CONCLUSIONI
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. XXX/2024 promossa da XXXXX XXXXXX contro il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024 e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di € 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il Ministero convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei ai procuratori costituiti, che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in € 369,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 21,50.
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