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Carta docente ai precari: sembra niente prescrizione, a Parma il Giudice risarcisce con 3000 euro più interessi 6 anni di precariato

Scopriamo insieme la ratio della sentenza di Parma che arriva a risarcire il docente precario fino a 6 anni di mancata erogazione della Carta del Docente. Fino a quanti anni si possono vedere risarciti i docenti?


Anche a Parma sulla Carta del Docente ai precari s’impone la linea dell’Anief: a un insegnante il giudice del lavoro assegna un risarcimento di ben 3.000 euro più interessi, dopo avere appurato che negli ultimi sei anni scolastici ha svolto servizio come supplente senza ricevere un euro dall’amministrazione per la sua formazione pur avendo l’obbligo di aggiornarsi.


Il giudice del lavoro ha studiato le norme vigenti osservando che “tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto realizza una discriminazione nei confronti del personale non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato 16 marzo 2022, n. 1842”.


Quindi, il Tribunale emiliano ha fatto notare che non è nemmeno il caso di “sottoporre la questione alla Corte costituzionale”, poiché “gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria impongono all’Amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente, sia di ruolo sia non di ruolo, ‘strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione in servizio’”.

Inoltre, nella sentenza di Parma si riporta che la normativa italiana che esclude i precari dalla card annuale di 500 euro per l’aggiornamento “si pone, peraltro, in contrasto anche con il diritto unionale, come recentemente riconosciuto dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, che ne ha evidenziato, in particolar modo, la contrarietà alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 18 maggio 2022, n. 450). Essa deve perciò essere disapplicata dal giudice nazionale in virtù del principio di primazia del diritto unionale su quello interno”.


Infine, sempre il Tribunale di Parma ha ricordato che “queste conclusioni sono state raggiunte anche dal recente intervento nomofilattico della Corte di cassazione, che, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha affermato i seguenti principi di diritto (Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961): 1) La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”.



Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “alle autorevoli espressioni favorevoli alla assegnazione della Carta dei docente nei riguardi dei precari emessi da Consiglio di Stato, Corte di Giustizia Europea e Corte di Cassazione, il tribunale del lavoro di Parma ha aggiunto altre due pietre miliari in ambito giudiziario: gli articoli della Costituzione italiana e il Contratto collettivo nazionale di Lavoro. Tutto confluisce su una conclusione: con la Legge 107/2015 è stata introdotta la formazione obbligatoria, ma oltre 200.000 supplenti l’anno sono stati ingiustamente esclusi dall’esercitare questo diritto alla pari dei colleghi di ruolo”.


“Non è discriminazione questa? Arrivati a questo punto, tutti i supplenti annuali, pure quelli brevi e saltuari con contratti continuativi, hanno piena facoltà di presentare ricorso gratuito con Anief per il recupero della card da 500 euro l’anno, così da recuperare fino a 3.500 euro, più gli interessi maturati negli anni. Senza attendere troppo tempo, altrimenti – conclude Pacifico - potrebbe subentrare la prescrizione del ricorso”.

Abbiamo affermato che "sembra non si tenga conto della prescrizione" proprio perché il Giudice ha fatto recuperare al docente precario andando a ritroso fino al sesto anno. È importante presentare ricorso prima possibile per recuperare quanti più anni proprio perché se presento oggi ricorso, maggio 2025, e la sentenza dovesse arrivare per maggio 2028 gli anni che ci vedremmo corrisposti saranno addirittura otto ( quindi la somma di 4000 euro più gli interessi. Da questo ragionamento deduciamo, per rispondere a quanti asseriscono che si possono recuperare solo fino a 2500 euro ( cinque anni, che rappresenta il termine della prescrizione ) non è verità. Quel che conta è essere tempestivi nel ricorrere per poter ottenere il più possibile, da un diritto negato.


CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PARMA

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:

1. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire a XXXXX XXXXX, tramite il sistema della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, l’importo di € 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22 co. 36 l. 724/1994;

2. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.100,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.


di LA REDAZIONE

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